F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 44 del 19.01.2011 (224) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ADOLFO ACCARINO (Amministratore Unico della Società SS Cavese 1919 Srl) E DELLA SOCIETÁ SS CAVESE 1919 Srl (nota N°. 3392/284pf10-11/SP/mg del 1.12.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 44 del 19.01.2011 (224) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ADOLFO ACCARINO (Amministratore Unico della Società SS Cavese 1919 Srl) E DELLA SOCIETÁ SS CAVESE 1919 Srl (nota N°. 3392/284pf10-11/SP/mg del 1.12.2010). Con atto del 1.12.2010 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare ● il Sig. Adolfo Accarino, Amministratore unico e Legale rappresentante della Società SS Cavese 1919 Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S, in relazione ai criteri previsto dal Titolo III, punto 11), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25/05/2010, per aver depositato presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 6.8.2010, la scheda informativa del Delegato alla Sicurezza (modulo 11 A) non corredata dei documenti relativi alla nomina del soggetto indicato; ● la Società SS Cavese Srl, per la violazione di cui all’art. 4 comma I del C.G.S, in relazione al comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante. Si sono difesi gli incolpati con memoria, eccependo che le condotte a loro ascritte consisterebbero in mere irregolarità formali e non già sostanziali, a fronte del tempestivo deposito dei documenti contenenti la designazione di persona dotata di tutti i requisiti normativamente prescritti; in via subordinata hanno eccepito il riconoscimento dei benefici sanzionatori di cui all’art. 24 del C.G.S., con conseguente applicazione, a carico della Società sportiva, della sanzione dell’ammenda ed a carico del suo Legale rappresentante della sanzione minima prevista dall’art. 19 C.G.S.. Alla riunione del 13.1.2011, la Procura federale ha chiesto 1 (uno) punto di penalizzazione per la Società ed 1 (uno) mese di inibizione per l’Accarino, mentre la difesa degli incolpati ha concluso come da sua memoria. La Commissione rileva che la comunicazione della Commissione Criteri Sportivi ed organizzativi del 27.9.2010 è del tutto idonea a testimoniare che la Società sportiva incolpata non ha depositato nei termini (6.8.2010) la scheda informativa del Delegato alla Sicurezza (modulo 11 A) non corredata dei documenti relativi alla nomina del soggetto indicato; ciò in quanto detta comunicazione è proveniente proprio dall’organo deputato al relativo accertamento; né del resto gli incolpati hanno fornito la benché minima prova di aver effettuato nei termini il detto deposito. Orbene non vi è chi non veda che tale omissivo comportamento, indipendentemente dalla circostanza che il deposito sia stato successivamente eseguito, costituisce un’indubbia violazione dall’art 1 del C.G.S., in relazione al punto 11) del Titolo III Criteri Sportivi ed Organizzativi di cui al Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25 maggio 2010 che prevede una serie di adempimenti dettagliatamente descritti. La perentorietà del termine ivi fissato, del resto, si evince indirettamente, oltre che dall’obbligo del deposito: “le Società devono depositare entro …”, anche dalla circostanza che al superamento del termine consegue l’irrogazione di una sanzione. Alla luce di quanto sopra, risulta quindi accertata la responsabilità disciplinare del Legale rappresentante della Società SS Cavese Srl, per aver omesso di depositare entro e non oltre il termine perentorio del 6/8/10 il modulo 11 A in modo completo. Va peraltro osservato che la circostanza di aver provveduto comunque, seppur in ritardo al dovuto incombente, consente di irrogare sanzioni minime. Alla responsabilità del dirigente consegue necessariamente, ex art. 4, comma 1 C.G.S., quella diretta della Società. P.Q.M. la Commissione delibera di irrogare al Sig. Adolfo Accarino la sanzione di giorni 30 (trenta) di inibizione ed alla Società SS Cavese 1919 Srl la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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