F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 44 del 19.01.2011 (243) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE CONDO’ (Presidente e Legale rappresentante della Società US Latina Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ US LATINA CALCIO Srl (nota N°. 3363/276pf10-11/SP/gb del 1.12.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 44 del 19.01.2011
(243) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELE CONDO’ (Presidente e Legale rappresentante della Società US Latina Calcio Srl) E DELLA SOCIETÁ US LATINA CALCIO Srl (nota N°. 3363/276pf10-11/SP/gb del 1.12.2010).
Il deferimento
Con provvedimento del 1.12.2010 il Procuratore federale ha deferito avanti questa Commissione il Signor Michele Condò, Presidente e Legale rappresentante della Società Latina Calcio Srl, nonché la medesima Società per rispondere: il Presidente, della violazione di cui all'art. 1, comma 1 CGS, in relazione al titolo III), Criteri Sportivi e Organizzativi, punti 15) e 16) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati professionistici 2010/11, come da C.U. N°. 117/A del 25.5.10 per non aver depositato presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 27.8.10, le previste attestazioni del Settore Tecnico della FIGC relative al tesseramento del Medico responsabile sanitario e di almeno un operatore sanitario; la Società per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, per l’operato del suo dirigente ex art. 4, comma 1, CGS. Gli incolpati hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva nella quale, in sintesi, si giustificano per gli addebiti mossi alla Società, circa le mancanze di cui sopra (l’attestazione del Settore Tecnico per il tesseramento del medico e del responsabile sanitario), con il fatto che il Latina solo il 5 agosto 2010 ha avuto comunicazione del suo ripescaggio in Seconda Divisione e che, pertanto, fino a quella data si era comportata da società dilettantistica, non dandosi peso del Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25.5.10 che riguardava solo il professionismo. Una volta avuta, invece, la certezza di poter partecipare al campionato di Seconda Divisione, si era adoperata immediatamente per far fronte a quanto previsto dalle norme riuscendovi, però, solo parzialmente data la ristrettezza dei tempi a disposizione (circa venti giorni dal ripescaggio alla scadenza prevista del 27 agosto). La Società, comunque, si sarebbe, di fatto, dotata delle due figure professionali, incaricate dalla Società dei rispettivi ruoli, prima del citato termine. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
▪ per il Sig. Michele Condò: 1 mese e 10 giorni di inibizione;
▪ per la Società Latina Calcio Srl: 2 punti di penalizzazione. .
È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate chiedendo, in particolare, il proscioglimento dei deferiti e, in subordine, l’applicazione di una sanzione minima, anche in considerazione dell’ipotesi di valutazione degli addebiti come un “unicum” e di una sorta di “reato continuato”. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va nel suo complesso accolto. Risulta infatti - dalle comunicazioni della Commissione Criteri Sportivi ed Organizzativi - che la Società deferita e, per essa, il suo su citato Presidente, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dal C.U. N°. 117/A del 25.5.10 ai fini dell'ammissione ai Campionati professionistici 2010/11 e cioè non ha depositato presso la su citata Commissione, entro il previsto termine stabilito dalle norme federali la prevista attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento del Medico responsabile sanitario e di almeno un operatore sanitario; A nulla rileva purtroppo il fatto, evidenziato dalla difesa dei deferiti, che, sostanzialmente, la Società avesse a contratto le richieste figure professionali né, tantomeno, che il Latina fosse venuto a conoscenza del suo ripescaggio nella categoria superiore, professionistica, solo pochi giorni prima della citata scadenza del 27 agosto 2010, posto che il detto ripescaggio è avvenuto su domanda dello stesso Latina che, pertanto, doveva essere pronto ad onorare gli adempimenti imposti ai Professionisti. La scadenza prevista dalle norme federali per il deposito della su citata documentazione, d’altra parte, è termine da considerarsi assolutamente perentorio e, perciò, invalicabile, così come anche le sanzioni che ne conseguono per il mancato rispetto sono stabilite in maniera tipica. Da tutto quanto su esposto deriva l’affermazione di responsabilità dei deferiti, cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della Società. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Sig. Michele Condò la sanzione dell’inibizione per giorni 30 (trenta); alla Società Latina Calcio Srl la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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