F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 45 del 19.01.2011 (245) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO ANTONIO OMODEO (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Valenzana Calcio Srl), E DELLA SOCIETÀ VALENZANA CALCIO Srl – (N°. 3336/269pf10-11/SP/gb del 30.11.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 45 del 19.01.2011 (245) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO ANTONIO OMODEO (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Valenzana Calcio Srl), E DELLA SOCIETÀ VALENZANA CALCIO Srl - (N°. 3336/269pf10-11/SP/gb del 30.11.2010). La Procura Federale in data 30 novembre 2010 ha disposto il deferimento di: ● Sig. Alberto Antonio Omodeo, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Valenzana Calcio Srl in merito alla violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25.05.2010, per aver depositato, preso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 13.08.2010 (“non oltre due giorni antecedenti alla prima gara ufficiale della stagione agonistica”), le schede informative relative al Delegato alla Sicurezza (Modulo 11°) e Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B) prive dell’indicazione dei nominativi dei soggetti individuati allo svolgimento di tali funzioni e della documentazione a corredo richiesta dal Comunicato ufficiale; ● Società Valenzana Calcio Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante. In particolare la Procura, a seguito della nota (N°. 4035.36/GS/as del 27.09.2010) pervenuta in data 28.09.2010 da parte della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi presso la FIGC, ha ritenuto riscontrato che le schede informative relative al Delegato alla Sicurezza e Vice Delegato (moduli 11A ed 11B) sono state depositate prive dei nominativi dei soggetti deputati alle suddette funzioni. Da parte della Procura Federale si è ritenuto altresì che la condotta succitata, così come evidenziata, integra la violazione all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati Professionistici 2010/2011 (Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25.05.2010) e che detto comportamento sia ascrivibile al Sig. Alberto Antonio Omodeo in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante nonché la Società Valenzana Calcio Srl debba rispondere ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S per violazioni ascritte al proprio Legale Rappresentante. In data 8 gennaio 2010, i soggetti deferiti facevano pervenire memorie difensive. A difesa si adduceva, sinteticamente, che l’imperfetta comunicazione delle schede relative al delegato e Vice delegato per la sicurezza potessero configurare al più una mera irregolarità formale e non sostanziale, a fronte del costante utilizzo per le dette funzioni di personale esterno proveniente da ditta esterna. Si aggiungeva ad ulteriore difesa che la Società deferita aveva comunque sempre rispettato la normativa in materia di sicurezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive ivi inclusa la presenza di un Delegato e/o Vice delegato. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione della sanzione di 1 mese e 10 giorni, nonché di 2 punti di penalizzazione per la Società. I difensori dei deferiti, richiamando quanto già riportato nella memoria difensiva, ne chiedevano l’accoglimento. Ciò premesso e considerato, la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla normativa rilevante ed alla documentazione depositata in giudizio. Dagli atti acquisiti alla presente procedura, risulta provato che i moduli 11A ed 11B depositati in data 12.08.2010 da parte della Società Valenzana Calcio Srl non rechino l’indicazione dei nominativi sia del Delegato per la Sicurezza che per il Vice Delegato per la Sicurezza come specificatamente richiesto e previsto dalla già citata normativa e modulistica correlata. Sul punto si osserva come l’indicazione nominativa dei soggetti che ricoprano i ruoli di cui sopra (delegato per la Sicurezza e suo Vice) svolge la funzione essenziale di individuare, nello specifico, chi si faccia carico di ogni onere e responsabilità conseguente, nel contesto dell’ordinamento sia generale che sportivo. L’esistenza e l’individuazione precisa di queste figure viene ritenuta dall’Ordinamento sportivo essenziale ai fini di riconoscere nelle Società una struttura e/o organizzazione adeguata ed idonea tale da consentire la partecipazione ai rispettivi campionati di competenza garantendo - pur nei limiti entro cui può intervenire l’ordinamento sportivo rispetto all’ordinamento generale - anche interessi generali e collettivi, quale l’ordine e la sicurezza, coinvolti dallo svolgimento delle attività sportive ricadenti sotto l’egida federale e del suo ordinamento. Per tutto quanto sopra rilevato, le difese presentate nell’interesse dei deferiti, quantunque valutate, non possono essere accolte, ritenendo quindi integrata la fattispecie prevista dall’ultima parte del Titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011, in capo ai soggetti deferiti. Peraltro, relativamente alla fattispecie de qua, la Commissione Disciplinare Nazionale ritiene, a differenza di quanto sostenuto dalla Procura Federale in sede di formulazione delle richieste sanzionatorie, che l'inadempimento perpetrato costituisce, per così dire, un unicum, e, pertanto, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione. Quanto sopra, nel senso che il mancato deposito di due distinti moduli (11 A per il Delegato alla Sicurezza e 11 B per il Vice Delegato alla Sicurezza) non é idoneo ad integrare, ragionevolmente, gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l'espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotta ad un unico e omogeneo contesto di riferimento come, del resto, impone una corretta ed equa interpretazione della disposizione regolamentare di cui trattasi. P.Q.M. La Commissione disciplinare dichiara responsabili i soggetti deferiti per le violazioni ascritte e per l’effetto infligge: ▪ inibizione di giorni 30 (trenta) al Sig. Alberto Antonio Omodeo; ▪ penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva, per la Società Valenzana Calcio Srl.
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