F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 45 del 19.01.2011 (210) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE VOLPI (Presidente e Legale rappresentante della Società Spezia Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ SPEZIA CALCIO Srl ▪ (N°. 3501/303pf10-11/SP/mg del 6.12.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 45 del 19.01.2011 (210) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIELE VOLPI (Presidente e Legale rappresentante della Società Spezia Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ SPEZIA CALCIO Srl ▪ (N°. 3501/303pf10-11/SP/mg del 6.12.2010). Con nota del 6.12.2010 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Volpi Gabriele, all’epoca dei fatti contestati Presidente e Legale rappresentante della Società Spezia Calcio Srl e la predetta Società, per rispondere: il primo, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione al punto 7 del Titolo III – Criteri Sportivi ed Organizzativi di cui al C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010, per non avere depositato, nel termine del 30.9.2010 di cui al citato punto 7 del comunicato, la scheda informativa riguardante il dirigente responsabile della gestione corredata dai documenti relativi alla nomina ed al conferimento dei poteri; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS vigente, per la condotta ascritta al suo Legale rappresentante. Nei termini loro assegnati, i deferiti hanno fatto pervenire la memoria difensiva in atti. Alla riunione del 13.1.2011 il rappresentante della Procura federale, riportatosi agli atti del deferimento, ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/(00) per Volpi Gabriele; ▪ ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) per la Società Spezia Calcio Srl. I difensori dei deferiti, riportatisi alle memorie in atti, hanno concluso per il loro proscioglimento. Ad avviso della Commissione i fatti ascritti agli incolpati costituiscono violazione delle norme federali vigenti e comportano l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Il 30.9.2010, previsto quale termine ultimo per il deposito “della scheda informativa riguardante il dirigente responsabile della gestione della Società, con la indicazione delle principale funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina ed al conferimento dei poteri”, l’Avv. Andrea Corradino, quale vice Presidente della Società, rendeva note le intervenute dimissioni dell’amministratore delegato Aldo Iacopetti, peraltro non documentate, con conseguente impossibilità ad “indicare un soggetto responsabile della Società”; comunicava, quindi, la provvisoria assunzione in capo a sé della “rappresentanza legale” della Società “sino alla delibera del Consiglio di Amministrazione in programma a breve”. Tale comunicazione non presenta le caratteristiche richieste dal citato punto 7. L’adempimento richiesto dalla norma entro il termine del 30.6.2010 aveva ad oggetto il deposito della “scheda informativa riguardante il dirigente responsabile della gestione” ovvero, ove ancora non individuata tale figura, il deposito della dichiarazione di impegno del Legale rappresentante a provvedervi entro l’ulteriore termine del 30.9.2010. Dagli atti del deferimento non è dato rilevare se, entro il termine del 30.6.2010, la Società abbia depositato la dichiarazione d’impegno prevista dalla norma. Vi è, però, che la richiamata dichiarazione del suo vice Presidente non soddisfa il precetto normativo nemmeno alla data del 30.9.2010. In tale dichiarazione, infatti, non viene designato alcun dirigente responsabile della gestione; vi è solo la dichiarazione unilaterale del vice Presidente di assunzione della rappresentanza Legale della Società. Scopo della norma, però, non era quello di individuare il Legale rappresentante della Società, dalle norme statutarie attribuita, peraltro, anche al presidente del C.d.A., odierno incolpato ed al vice Presidente solo in caso di assenza o di impedimento del primo; bensì, lo si ripete, il dirigente responsabile della sua gestione. Ove così non fosse, infatti, non sarebbe stato necessario richiedere il deposito di una scheda informativa ad hoc, “con la indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri, né dell’atto di nomina e di conferimento dei poteri”. Della violazione ascritta al Legale rappresentante risponde, a titolo di responsabilità diretta, anche la Società (art. 4, comma 1, CGS). Ritenuto che la chiara lettera delle disposizioni previste dal C.U. N°.117/A/2010, impone, in punto sanzioni, che la violazione contestata sia sanzionata, per le Società di Prima e Seconda Divisione, con l’ammenda non inferiore ad € 20.000,00, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) a carico di Volpi Gabriele; ▪ ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00) a carico della Società Spezia Calcio Srl.
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