F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 45 del 19.01.2011 (233) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PESCE (Presidente e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa) E DELLA SOCIETA’ SAVONA 1907 FBC Spa (N°. 3346/272pf10-11/SP/gb del 30.11.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 45 del 19.01.2011 (233) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA PESCE (Presidente e Legale rappresentante della Società Savona 1907 FBC Spa) E DELLA SOCIETA’ SAVONA 1907 FBC Spa (N°. 3346/272pf10-11/SP/gb del 30.11.2010). A seguito di segnalazione effettuata, con nota del 28/09/2010, dalla Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi c/o la F.I.G.C., il Procuratore Federale ha rilevato, a carico della società sportiva Savona 1907 FBC S.p.a., la responsabilità per ritardato perfezionamento degli adempimenti (meglio individuati in seno all'atto di deferimento) di cui ai punti NN°. 11, 13, 15 e 16 del sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici s.s. 2010/2011. Di qui, in particolare, il deferimento disposto nei riguardi dell'indicata compagine societaria, a titolo di responsabilità diretta (art. 4, comma 1, C.G.S.), per le violazioni ascritte, ex art. 1, comma 1, C.G.S., al proprio Legale rappresentante, ovvero al Sig. Andrea Pesce, Presidente del C.d.A. del Savona 1907 FBC Spa, parimenti deferito. Nei termini assegnati, entrambi i soggetti deferiti hanno fatto pervenire memoria difensiva congiunta. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità a carico dei soggetti deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie: ▪ mesi 2 (due) e giorni 10 (dieci) di inibizione a carico del Sig. Andrea Pesce; ▪ 5 (cinque) punti di penalizzazione a carico del Savona FBC 1907 Spa. La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva che le violazioni ascritte al Sig. Pesce e, per esso, al Savona FBC 1907 Spa, risultino ampiamente e pacificamente comprovate per tabulas; di talché le deduzioni difensive formulate, congiuntamente, dai deferiti, pur apprezzabili in punto di diritto, si rivelano, tuttavia, irrilevanti. In particolare, quanto all'adempimento prescritto dal punto N. 11 del sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici s.s. 2010/2011, si osserva che l'invio della documentazione richiesta (modulo 11 A per il Delegato alla Sicurezza e modula 11 B per il Vice Delegato alla Sicurezza), effettuato in data 13/08/2010, non può rivelarsi affatto idoneo a surrogare la valenza e, dunque, il perfezionamento dell'effettivo e completo deposito, se é vero, come é vero, che il predetto adempimento ha avuto luogo solo il 24/09/2010 e, dunque, ben oltre il termine perentorio prescritto, coincidente con la data del 16/08/2010. Peraltro, relativamente alla fattispecie de qua, la Commissione Disciplinare Nazionale ritiene, a differenza di quanto sostenuto dalla Procura Federale in sede di formulazione delle richieste sanzionatorie, che l'inadempimento perpetrato costituisce, per così dire, un unicum, e, pertanto, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione. Quanto sopra, nel senso che il mancato deposito di due distinti moduli (11 A per il Delegato alla Sicurezza e 11 B per il Vice Delegato alla Sicurezza) non é idoneo ad integrare, ragionevolmente, gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l'espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotta ad un unico e omogeneo contesto di riferimento come, del resto, impone una corretta ed equa interpretazione della disposizione regolamentare di cui trattasi. In relazione, poi, agli adempimenti prescritti dai punti NN°. 13, 15 e 16 del sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici s.s. 2010/2011, si deve necessariamente osservare come essi siano stati parimenti perfezionati in palese ritardo rispetto alla data del 16/08/2010, a nulla potendo rilevare, ai fini dell'esonero da responsabilità, le intempestive attestazioni dei tesseramenti pervenute dal Settore Tecnico F.I.G.C. relativamente alle varie figure individuate dalle disposizioni regolamentari di cui trattasi (allenatore in prima, allenatore in seconda - punto n. 13 -, medico responsabile - punto N°. 15 - e operatore sanitario -punti n. 16-). Né rileva, ai fini difensivi, l'invocazione di una ridotta inclinazione della Società sportiva “all'eccessivo formalismo” delle disposizioni regolamentari domestiche che, invece, per propria natura, lo postulano e lo richiedono incondizionatamente, come, peraltro, sancito anche dalla giurisprudenza sportiva (calcistica) in numerose occasioni, a salvaguardia e tutela del corretto svolgimento dell'attività agonistica. In conclusione, quanto, invece, alla portata della comunicazione della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi c/o F.I.G.C. (fax del 07/07/2010), richiamata dai soggetti deferiti a sostegno delle proprie difese, si rileva che la concessione della Licenza Nazionale non necessariamente sottende il regolare e integrale perfezionamento di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa federale di riferimento (Titolo III del sistema Licenza Nazionali). Invero, non a caso, l'ultima parte del punto N°. 17 del sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici s.s. 2010/2011 (Titolo III) prescrive, espressamente, che “in caso di concessione della Licenza, l’inosservanza: ...omissis...; degli ulteriori termini previsti ai precedenti punti 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) - ovvero di quelli da cui ha tratto origine l'odierno procedimenti disciplinare- costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, ... omissis ...”. Di conseguenza, non é verosimilmente sostenibile l'assunto per il quale le attestazioni della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi (oltre che, asseritamente, della CO.VI.SOC. e della Commissione Criteri Infrastrutturali) circa il rispetto dei requisiti per la concessione della Licenza Nazionale fossero confermative della “correttezza dell'operato” della Società sportiva deferita o, addirittura, abbiano potuto determinare l'insorgere del c.d. “errore scusabile”. L'attribuzione della Licenza Nazionale sulla base di certune valutazioni e riscontri, implica, in ogni caso, il necessario e corretto perfezionamento di ulteriori adempimenti nei termini e secondo le modalità puntualmente prescritte, di cui, però, avuto riguardo al caso di specie, non vi é traccia alcuna. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento e, per l'effetto, dispone l'irrogazione delle seguenti sanzioni: ▪ giorni 60 (sessanta) di inibizione a carico del Sig. Andrea Pesce; ▪ punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico del Savona FBC1907 Spa.
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