F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 45 del 19.01.2011 (240) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (Presidente e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), E DELLA SOCIETÀ VILLACIDRESE CALCIO Srl ▪ (N°. 3339/118pf10-11/SP/pp del 30.11.2010). (239) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (Presidente e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), E DELLA SOCIETÀ VILLACIDRESE CALCIO Srl ▪ (N°. 3518/116pf10-11/SP/mg del 7.12.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 45 del 19.01.2011
(240) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (Presidente e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), E DELLA SOCIETÀ VILLACIDRESE CALCIO Srl ▪ (N°. 3339/118pf10-11/SP/pp del 30.11.2010).
(239) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (Presidente e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), E DELLA SOCIETÀ VILLACIDRESE CALCIO Srl ▪ (N°. 3518/116pf10-11/SP/mg del 7.12.2010).
Con provvedimenti del 30.11.2010 e 7.12.2010 il Procuratore federale ha deferito dinanzi questa Commissione Disciplinare:
● Il Sig. Siro Marrocu, Presidente e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl, per la violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S, in relazione al criterio previsto dal Titolo II, punto 2), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con C.U. N°. 117/A del 25/5/2010, non avendo depositato entro il termine del 30/6/2010 presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, la licenza d’uso o di esercizio dell’impianto, nonché altra documentazione finalizzata all’ottenimento della suddetta Licenza, disciplinata dal Titolo III del citato C.U..
● la Società Villacidrese Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l’operato del suo dirigente ex art. 4, comma 1, C.G.S.. Preliminarmente La Commissione Disciplinare accogliendo l’istanza della Società deferita e stante la non opposizione della Procura federale, dispone la riunione dei due procedimenti, per ragioni di connessione soggettiva. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Siro Marrocu e la Società Villacidrese Calcio Srl, tramite i loro difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Siro Marrocu e la Società Villacidrese Calcio Srl, tramite i loro difensori, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, C.G.S., [“pena base per il Sig. Siro Marrocu, sanzione dell’ammenda di € 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a € 15.555,00 (Euro quindicimilacinquecentocinquantacinque/00); pena base per la Società Villacidrese Calcio Srl, sanzione dell’ammenda di € 110.000,00 (Euro centodiecimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a € 48.888,00 (Euro quarantottomilaottocentottantotto/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1 C.G.S., secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ al Sig. Siro Marrocu l’ammenda di € 15.555,00 (quindicimilacinquecentocinquantacinque/00);
▪ alla Società Villacidrese Calcio Srl l’ammenda di € 48.888,00 (Euro quarantottomilaottocentottantotto/00);
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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