F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 45 del 19.01.2011 (241) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (Presidente e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), E DELLA SOCIETÀ VILLACIDRESE CALCIO Srl ▪ (N°. 3334/267pf10-11/SP/gb del 30.11.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 45 del 19.01.2011 (241) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SIRO MARROCU (Presidente e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl), E DELLA SOCIETÀ VILLACIDRESE CALCIO Srl ▪ (N°. 3334/267pf10-11/SP/gb del 30.11.2010). Il deferimento Con provvedimento del 30.11.2010 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione il Signor Siro Marrocu, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante della Società Villacidrese Calcio Srl, nonché la medesima Società per rispondere: il Presidente 1) della violazione di cui all'art. 1, comma 1 CGS, in relazione al titolo III), Criteri Sportivi e Organizzativi, punti 11) 12) 13) 15) 16) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati professionistici 2010/11, come da C.U. N°. 117/A del 25.5.2010 per non aver depositato presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 27.8.10, la prevista attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento di un allenatore responsabile della prima squadra e di un allenatore in seconda, del Medico responsabile sanitario e di almeno un operatore sanitario, ed inoltre, per avere depositato documentazione incompleta e priva di allegati circa le schede informative del Delegato alla Sicurezza e del suo Vice Delegato; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l’operato del suo dirigente ex art. 4, comma 1, CGS. Gli incolpati hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva nella quale, in sintesi, si contestano tutti gli addebiti mossi alla Società circa le mancanze di cui sopra dato che, per quanto riguarda la documentazione relativa al delegato e agli addetti alla sicurezza, essa era stata depositata nei termini previsti; l’attestazione del Settore Tecnico per il tesseramento di allenatore responsabile e in seconda, essa non si era potuta tempestivamente depositare solo per il mancato pagamento, da parte dei tecnici stessi, della tassa di iscrizione al loro albo ma che, di fatto, il rapporto contrattuale con i due tesserati era già fin dall’anno precedente; per quanto riguarda, invece, l’attestazione del Settore Tecnico per il tesseramento del medico e del responsabile sanitario, si sarebbe trattato di una mera dimenticanza di richiesta all’Organo competente a fronte, però, dell’esistenza dei due professionisti, incaricati dalla Società dei rispettivi ruoli già dal maggio 2010. In generale, comunque, si sostiene che da tutte queste ipotizzate mancanze, la Società non avrebbe tratto alcun concreto beneficio e che, per delle mere omissioni formali, in ogni caso, la norma è eccessivamente punitiva, anche considerato il complessivo corretto operato societario. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: ▪ per il Sig. Siro Marrocu: 2 mesi e 20 giorni di inibizione; ▪ per la Società Villacidrese Calcio Srl: 6 punti di penalizzazione. . È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate chiedendo il proscioglimento dei deferiti e, in subordine, l’applicazione di una sanzione minima, anche in considerazione dell’ipotesi di “concorso” fra gli addebiti e di una sorta di “reato continuato”. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va nel suo complesso accolto. Risulta infatti - dalle comunicazioni della Commissione Criteri sportivi ed Organizzativi - che la società deferita e, per essa, il suo su citato Presidente, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dal C.U. N°. 117/A del 25.5.10 ai fini dell'ammissione ai Campionati professionistici 2010/11 e cioè non ha depositato presso la su citata Commissione, entro il previsto termine stabilito dalle norme federali (non avendo, in quel momento, ancora ottenuto i relativi nulla-osta dai Settori Tecnici di competenza) la prevista attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento di un allenatore responsabile della prima squadra e di un allenatore in seconda, del Medico responsabile sanitario e di almeno un operatore sanitario; mentre risulta aver depositato documentazione incompleta e priva di allegati circa le schede informative del Delegato alla Sicurezza e del suo Vice Delegato. A nulla rileva purtroppo il fatto, evidenziato dalla difesa dei deferiti, che si tratti di comportamenti omissivi non rilevanti sia perché, di fatto, la Società era complessivamente in regola avendo la stessa a contratto tutte le richieste figure professionali sufficienti per la regolare disputa del Campionato, sia perché da tali manchevolezze la Villacidrese non avrebbe ottenuto vantaggio alcuno. La scadenza prevista, infatti, dalle norme federali per il deposito di tutta la su citata documentazione è termine da considerarsi assolutamente perentorio e, perciò, invalicabile, e così anche le sanzioni che ne conseguono per il mancato rispetto sono stabilite in maniera tipica. Ritiene tuttavia questa Commissione che la violazione - prevista dal punto 11 del citato Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati professionistici 2010/11 - circa il deposito incompleto delle schede informative al Delegato alla Sicurezza e al suo Vice, debba essere ricondotta ad un’unica violazione. Quanto sopra, nel senso che il mancato deposito di due distinti moduli (11 A per il Delegato alla Sicurezza e 11 B per il Vice Delegato alla Sicurezza) non é idoneo ad integrare, ragionevolmente, gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l'espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotta ad un unico e omogeneo contesto di riferimento come, del resto, impone una corretta ed equa interpretazione della disposizione regolamentare di cui trattasi. Da tutto quanto su esposto deriva l’affermazione di responsabilità dei deferiti, cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della Società. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Sig. Siro Marrocu la sanzione dell’inibizione per giorni 60 (sessanta); alla Società Villacidrese Calcio Srl la sanzione di punti 5 (cinque) di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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