F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46 del 19.01.2011 (225) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO DIBARI (Presidente e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl) E DELLA SOCIETÀ CALCIO COMO Srl ▪ (N°. 3390/283pf10-11/SP/mg del 1.12.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46 del 19.01.2011 (225) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO DIBARI (Presidente e Legale rappresentante della Società Calcio Como Srl) E DELLA SOCIETÀ CALCIO COMO Srl ▪ (N°. 3390/283pf10-11/SP/mg del 1.12.2010). La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento, con il quale il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Antonio Di Bari, Presidente e Legale rappresentante del Como e la Società, per rispondere, rispettivamente: ● Il Sig. Antonio Di Bari della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione ai criteri previsti dal Titolo III, punto 11), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/11, pubblicato con C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010, per irregolare deposito presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 6 agosto 2010, delle schede informative del Delegato alla Sicurezza (modulo 11A) e del Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B) indicanti due soggetti non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente in materia; ● la Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per la condotte ascritta al proprio Legale rappresentante; letti gli atti e la memoria difensiva fatta pervenire dai deferiti, nella quale si rileva di aver ottemperato a quanto richiesto dal C.U. N. 117/10, il quale stabiliva la necessità, con riferimento alla posizione del Delegato alla Sicurezza e del Vice Delegato per la Sicurezza, esclusivamente del possesso dei requisiti richiesti dal D.M. 18 marzo 1996 e successive modifiche, e non, quindi, del possesso dei requisiti di formazione, previsti, viceversa, da altra norma statuale, e cioè dal D.M. 8 agosto 2007, che la Società non aveva preso in considerazione per l’individuazione delle figure di riferimento; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di 1 (uno) mese e 10 (dieci) giorni in danno del Sig. Antonio Di Bari e della penalizzazione di punti 2 (due) in danno della Calcio Como Srl (d’ora in avanti anche detta il “Como” ovvero la “Società”), e il difensore dei deferiti, che ha concluso per il loro proscioglimento, osserva quanto segue. Il deferimento è fondato e va accolto. Non è fondata l’eccezione sollevata dai deferiti, in merito all’inapplicabilità delle previsioni contenute nel D.M. 8 agosto 2007. E difatti detta normativa ha inciso sulla determinazione dei requisiti richiesti per l’individuazione della figura del Delegato e del Vice Delegato per la Sicurezza e, in quanto tale, deve ritenersi comunque “modificativa” (nella sua valenza integrativa) della normativa contenuta nel D.M. 18 marzo 1996. Con riferimento alla quantificazione delle sanzioni, va considerato che il mancato deposito di due distinti moduli – 11 A per il delegato alla sicurezza e 11 B per gli addetti alla sicurezza-steward – non è idoneo a integrare gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l’espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotto a un unico e omogeneo contesto di riferimento, con la conseguenza che quanto previsto dal punto 11 del Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – di cui al C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010 costituisce un unicum e, quindi, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione; P.Q.M. in accoglimento del deferimento proposto, riconosce la responsabilità del Sig. Antonio Di Bari e della Calcio Como Srl e, per l’effetto, commina al primo la sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella stagione sportiva in corso.
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