F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46 del 19.01.2011 (226) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO MORACE (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Trapani Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ TRAPANI CALCIO Srl (N°. 3344/271pf10-11/SP/gb del 1.12.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46 del 19.01.2011 (226) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO MORACE (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Trapani Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ TRAPANI CALCIO Srl (N°. 3344/271pf10-11/SP/gb del 1.12.2010). in data 30 novembre 2010 la Procura Federale ha disposto il deferimento di: ● Sig. Vittorio Morace., Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Trapani Calcio Srl in merito alla violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25.05.2010 e con riferimento al termine stabilito dal Comunicato ufficiale N°. 71/A del 9.08.2010, per aver depositato, presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 27.08.2010 (stabilito dal Comunicato ufficiale N°. 71/A del 9.08.2010) le schede informative relative al Delegato alla Sicurezza (Modulo 11A) e Vice Delegato alla Sicurezza (modulo 11B) non corredate dell’indicazione dei nominativi dei soggetti individuati allo svolgimento di tali funzioni, nonché prive della documentazione a corredo richiesta dal Comunicato Ufficiale; ● Società Trapani Calcio Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante. In particolare, la Procura, a seguito della nota (N°. 4033.36/GS/as del 27.09.2010) pervenuta in data 28.9.2010 da parte della Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi presso la FIGC, ha ritenuto riscontrato che, alla data del 27 agosto 2010, le schede informative relative al Delegato alla Sicurezza e Vice Delegato (moduli 11A ed 11B) sono state depositate non corredate dei nominativi dei soggetti deputati alle suddette funzioni, nonché prive della documentazione a corredo richiesta dal Comunicato N°. 117/A. Da parte della Procura Federale si è ritenuto altresì che la condotta succitata, così come evidenziata, integra la violazione all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – punto 11) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati Professionistici 2010/2011 (Comunicato Ufficiale N°. 117/A del 25.05.2010) e, con riferimento al termine stabilito da Comunicato Ufficiale N°. 71/A del 9.08.2010, che altresì detto comportamento sia ascrivibile al Sig. Vittorio Morace, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, e che la Società Trapani Calcio Srl debba rispondere ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S per violazioni ascritte al proprio Legale Rappresentante. In data 5 gennaio 2010, i deferiti facevano pervenire memorie difensive, nelle quali si adduceva il fatto che il Trapani calcio, ottenuto il “ripescaggio” deliberato in data 4.8.2010, si fosse attivata al fine di ottemperare agli adempimenti federali prescritti. Circa la nomina del Delegato per la Sicurezza e Vice Delegato per la Sicurezza si osservava come il Trapani Calcio si fosse trovato nell’impossibilità oggettiva di nominare tali soggetti fiduciari. A tal proposito si riportava che la A.N.D.E.S. avesse tenuto corso al fine di formare personale secondo le previsioni di legge e regolamentari soltanto successivamente alla data del “ripescaggio” (dal 3 a 6 novembre 2010). Inoltre, il Trapani Calcio affermava di essersi rivolto all’agenzia Manpower Business Solution Srl ricevendo riscontro negativo in merito alla disponibilità (anche in regioni vicine) di soggetti dotati delle caratteristiche di legge da poter designare nei termini. Secondo le difese, soltanto al termine del corso A.N.D.E.S. citato (novembre 2010) e rilasciati i relativi attestati ai Signori Francesco Palmisano e Carmelo Calderone, la Società è stata messa in condizione di designare, previa formale stipula di appositi accordi di collaborazione professionale, i propri Delegato per la Sicurezza e suo Vice, comunicandone tempestivamente i nominativi sia agli Organi federali (nota del 9.12.2010) che statali. Riassuntivamente, si esprimeva il concetto che il mancato rispetto delle previsioni della normativa federale (in particolare C.U. N°. 117/A e 71/A, entrambi del 2010) da parte del Trapani Calcio sarebbe stato determinato da fattori esterni non dipendenti dalla Società stessa che di fatto si trovava nell’impossibilità oggettiva di adempiere. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti chiedendo l’irrogazione della sanzione di 1 mese e 10 giorni per il Morace e quella della penalizzazione di 2 punti per il Trapani. I difensori dei deferiti, richiamando quanto già riportato nella memoria difensiva, ne chiedevano l’accoglimento. Ciò premesso e considerato, la fattispecie in esame va correttamente inquadrata con riferimento alla normativa rilevante e alla documentazione depositata in giudizio. Dagli atti acquisiti alla presente procedura, risulta provato che i moduli 11A ed 11B depositati alla data del 27.08.2010 da parte della Società Trapani Calcio Srl non recavano l’indicazione dei nominativi sia del Delegato per la Sicurezza che per il Vice Delegato per la Sicurezza, come specificatamente richiesto e previsto dalla già citata normativa e modulistica correlata. Per tutto quanto sopra rilevato, le difese presentate nell’interesse dei deferiti, quantunque valutate, non possono essere accolte, ritenendo quindi integrata la fattispecie prevista dall’ultima parte del Titolo III del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011, oggetto di deferimento, in capo ai soggetti deferiti. Con riferimento alla quantificazione delle sanzioni, va considerato che il mancato deposito di due distinti moduli – 11 A per il delegato alla sicurezza e 11 B per gli addetti alla sicurezza-steward – non è idoneo a integrare gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l’espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotto a un unico e omogeneo contesto di riferimento, con la conseguenza che quanto previsto dal punto 11 del Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – di cui al C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010 costituisce un unicum e, quindi, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione; P.Q.M. la Commissione disciplinare dichiara responsabili i soggetti deferiti per le violazioni ascritte e per l’effetto infligge: ▪ al Sig. Vittorio Morace l’inibizione di giorni 30 (trenta); ▪ alla Società Trapani Calcio Srl la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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