F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46 del 19.01.2011 (230) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PASINI (Presidente e Legale rappresentante della Società Feralpisalò Srl) E DELLA SOCIETÀ FERALPISALÓ Srl ▪ (N°. 3365/277pf10-11/SP/gb del 1.12.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46 del 19.01.2011 (230) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PASINI (Presidente e Legale rappresentante della Società Feralpisalò Srl) E DELLA SOCIETÀ FERALPISALÓ Srl ▪ (N°. 3365/277pf10-11/SP/gb del 1.12.2010). La Commissione disciplinare nazionale, letti gli atti; visto il deferimento disposto dalla Procura Federale nei confronti di: ● Giuseppe Pasini, Presidente e Legale rappresentante della Società Feralpisalò Srl per violazione di cui all’art. 1 C.G.S. in relazione ai punti 11) e 12) del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – di cui al C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver rispettato il termine del 6 agosto 2010 per il deposito delle schede informative del delegato alla sicurezza (modulo 11 A), del vice delegato alla sicurezza (modulo 11 B), degli addetti alla sicurezza-steward (modulo 12) debitamente sottoscritte dal Legale rappresentante della Società e dai soggetti individuati; ● Società Feralpisalò a r.l. per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, CGS in relazione al comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante; letta la memoria 12 gennaio 2011 depositata in giudizio nell’interesse dei soggetti deferiti con la quale, precisate le ragioni della mancata sottoscrizione della documentazione inviata il 6 agosto 2010, si invoca una causa di forza maggiore in virtù del fatto che la Società è stata ripescata dalla Lega Pro e conseguentemente costretta a un vero e proprio tour de force per pianificare tutti gli adempimenti previsti per l’ottenimento della licenza nazionale; ascoltato il rappresentante della Procura Federale il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: ▪ penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica generale da scontarsi nell’attuale stagione sportiva per la Feralpisalò Srl; ▪ inibizione di 1 (un) mese e 20 (venti) giorni per il Presidente Giuseppe Pasini; ascoltato il difensore dei soggetti deferiti il quale, ribadendo quanto già esposto nella propria memoria difensiva, ha concluso per il proscioglimento dei propri assistiti; considerato che la normativa pubblicata su C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010 appare chiara e di facile interpretazione dei contenuti quando fa riferimento alla necessità di presentare la documentazione richiesta secondo ben precise modalità; ritenuto che la documentazione in atti consente di rilevare che la Società Feralpisalò ha presentato in effetti documentazione inidonea allo scopo per motivi formali; ritenuto che la documentazione inviata in data 6 agosto 2010 non solo non riportava la firma del Legale rappresentante della Società, ma era anche priva delle firme dei soggetti interessati; rilevato che il ripescaggio della Società non può essere preso in considerazione visto che il deferimento è stato disposto non per mancanza della documentazione prevista quanto per la mancata sottoscrizione della documentazione stessa; preso atto che, secondo quanto disposto dal Titolo III del Sistema licenze Nazionali 2010 - 11, in caso di concessione delle licenze, l’inosservanza della normativa in materia costituisce illecito disciplinare; accertato che in effetti le schede informative del delegato alla sicurezza (modulo 11 A), del vice delegato alla sicurezza (modulo 11 B), degli addetti alla sicurezza-steward (modulo 12) non risultano debitamente sottoscritte dal Legale rappresentante della Società e dai soggetti individuati; considerato che il mancato deposito di due distinti moduli – 11 A per il delegato alla sicurezza e 11 B per gli addetti alla sicurezza-steward – non è idoneo a integrare gli estremi di un duplice inadempimento, atteso che l’espletamento della specifica incombenza deve essere necessariamente ricondotto a un unico e omogeneo contesto di riferimento, con la conseguenza che quanto previsto dal punto 11 del Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – di cui al C.U. N°.117/a del 25 maggio 2010 costituisce un unicum e, quindi, deve essere sanzionato con la comminatoria di un solo punto di penalizzazione; P.Q.M. in accoglimento del deferimento, accertata la responsabilità dei soggetti deferiti, irroga le seguenti sanzioni: ▪ penalizzazione di 2 (due) punti in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società Feralpisalò Srl; ▪ inibizione di giorni 30 (trenta) per il Presidente Giuseppe Pasini.
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