F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47 del 20.01.2011 (37) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIERO MANCINI (Presidente della Soc. AC Arezzo Spa) E DELLE SOCIETA’ AC AREZZO Spa E ACD TUSCAR (nota n. 354/411pf09-10/SP/blp del 13.7.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47 del 20.01.2011 (37) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIERO MANCINI (Presidente della Soc. AC Arezzo Spa) E DELLE SOCIETA’ AC AREZZO Spa E ACD TUSCAR (nota n. 354/411pf09-10/SP/blp del 13.7.2010). La Segreteria del Settore Giovanile e Scolastico con nota del 12 ottobre 2009, traendo spunto dalla richiesta di tesseramento in deroga di un calciatore minore di età formulata dalla società AC Arezzo, segnalava alla Procura Federale che la persona di nome Fulvio Rondini, che si era fatto carico di seguire il giovane nelle attività extracalcistiche, ricopriva la carica di presidente della ACD Tuscar ed aveva assunto il medesimo impegno anche per altro ragazzo minore d’età. Avviate le consequenziali indagini, la Procura Federale accertava, per ammissione dello stesso Rondini, che quest’ultimo, oltre alla carica di cui sopra, aveva la contestuale responsabilità del settore giovanile della AC Arezzo. Veniva altresì accertato che il Rondini era in effetti tesserato per la AC Arezzo con la qualifica di allenatore di base numero di matricola 31851 sin dalla stagione sportiva 2007- 2008 e che in tale qualità in data 5 settembre 2007 aveva sottoscritto il contratto tipo di prestazione sportiva stagione 2007-2008, rinnovato il 10 dicembre 2008 per le successive stagioni sportive 2009/2010 e 2011/2012. Gli ultimi due contratti erano risultati sottoscritti per la società AC Arezzo dal presidente sig. Piero Mancini. A seguito di tali accertamenti, la Procura Federale con due separati atti deferiva il sig. Fulvio Rondini alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, il sig. Piero Mancini, le società AC Arezzo spa e ACD Tuscar a questa Commissione, contestando al Mancini la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e dell’art. 21 comma 4 NOIF e ad entrambe le società la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS in relazione agli addebiti mossi ai rispettivi presidenti. All’udienza odierna, la Procura Federale, richiamati i fatti, ha chiesto, con l’accoglimento del deferimento, le sanzioni della inibizione di mesi 4 (quattro) per il sig. Piero Mancini e delle ammende di € 4.500,00 per la AC Arezzo Spa e di € 1.500,00 per la società ACD Tuscar. È comparso il sig. Rondini quale Presidente della Società Tuscar, il quale ha dichiarato di aver patteggiato la pena innanzi la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico ed ha chiesto che alla società Tuscar fosse applicata una sanzione pecuniaria di minore entità. Non hanno fatto pervenire memorie a difesa né sono comparsi in udienza il Mancini e la società Arezzo. La Commissione osserva quanto segue. L’art. 21 comma 4 NOIF prevede che “i dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici, né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in altra società associata nella stessa Lega o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico”. Pacifica la violazione di siffatta norma, appare altresì pacifica quella contestata agli attuali deferiti, attesa la sussistenza del rapporto contrattuale tra la società AC Arezzo spa ed il sig. Rondini, sottoscritto per la società dal Mancini, che non avrebbe dovuto esserci stante la posizione del Rondini tesserato FIGC quale presidente della ACD Tuscar, svolgente attività solo nell’ambito del Settore Giovanile e Scolastico. Il deferimento va pertanto accolto, tuttavia con l’adozione di sanzioni inferiori al chiesto, in misura che appare equa e commisurata ai fatti. P.Q.M. Infligge al sig. Piero Mancini l’inibizione di mesi 2 (due), alla società AC Arezzo Spa l’ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) e alla società ACD Tuscar l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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