F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47 del 20.01.2011 (164) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANNA PONTORNO (Legale rappresentante della Soc. ASDC Team Palermo 2000), VINCENZO GUERRA (Legale rappresentante della Soc. Pol. CEI ASDC), VINCENZO CASULA (dirigente della Soc. Pol. CEI ASDC), POMPEO D’ONOFRIO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AS Euro Calcio), FRANCESCO GRIMAUDO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Grimaudo) E LE SOCIETA’ ASDC TEAL PALERMO 2000, POL. CEI ASDC, AS EURO CALCIO E ASD GRIMAUDO (nota n. 2440/53pf10-11/GR/mg del 25.10.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47 del 20.01.2011 (164) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANNA PONTORNO (Legale rappresentante della Soc. ASDC Team Palermo 2000), VINCENZO GUERRA (Legale rappresentante della Soc. Pol. CEI ASDC), VINCENZO CASULA (dirigente della Soc. Pol. CEI ASDC), POMPEO D’ONOFRIO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AS Euro Calcio), FRANCESCO GRIMAUDO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Grimaudo) E LE SOCIETA’ ASDC TEAL PALERMO 2000, POL. CEI ASDC, AS EURO CALCIO E ASD GRIMAUDO (nota n. 2440/53pf10-11/GR/mg del 25.10.2010). Il Comitato Regionale Sicilia in data 3 giugno 2010 autorizzava, ai sensi dell’art. 30 commi 1 e 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le società ASDC Team Palermo 2000 e Pol. CEI ASDC, che lo avevano richiesto, a svolgere ed organizzare l’11° Torneo di calcio giovanile denominato NINNI CASSARA’, riservato alle categorie Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini e Pulcini di Fascia B. Il Torneo era a carattere regionale nel senso che ad esso potevano partecipare solo società della Regione Sicilia. Veniva accertato che per la categoria Giovanissimi aveva preso parte al Torneo una società denominata Isola, riconducibile, in contrasto con l’autorizzazione data al Torneo dal Comitato Regione Sicilia, alla società AS Euro Calcio, con sede in Montecorvino Rovella provincia di Salerno, appartenente al Comitato Regionale Calabria. Il fatto era portato a conoscenza della Procura Federale dal Comitato Regionale Sicilia con nota dell’8 luglio 2010, sicchè l’Organo inquirente, svolte le necessarie indagini, accertava che la società di cui sopra aveva in effetti partecipato al Torneo unitamente ad altra società denominata ASD Grimaudo, anch’essa appartenente al Comitato Regionale Calabria, partecipazione che si era attuata attraverso la messa a disposizione di alcuni giovani calciatori di entrambe le società, dati nella circostanza in prestito alla società denominata Isola. Veniva altresì accertato, attraverso le dichiarazioni delle persone escusse, che la presenza di tale ultima società si era resa indispensabile per la rinuncia di una società che aveva aderito al Torneo, che era stata improvvisa e comunicata all’ultimo momento, tanto da rendere impossibile, con i calendari già stilati, la richiesta di autorizzazione al Comitato Regionale Sicilia in merito alla partecipazione delle Società Euro Calcio e Grimaudo. Tanto accertato, la Procura Federale, considerata la responsabilità delle società ASDC Team Palermo 2000, Pol. CEI ASDC, A.S. Euro Calcio e ASD Grimaudo, nonché dei propri legali rappresentanti e dirigenti, con atto del 25 ottobre 2010 deferiva a questa Commissione la sig.ra Anna Pontorno legale rappresentante della società Team Palermo 2000, i sigg.ri Vincenzo Guerra e Vincenzo Casula rispettivamente legale rappresentante il primo e dirigente il secondo della società CEI, i sigg.ri Pompeo D’Onofrio e Francesco Grimaudo rispettivamente legali rappresentanti il primo della società Euro Calcio, il secondo della società Grimaudo, nonché le società Team Palermo 2000, CEI A.S.D.C., Euro Calcio e Grimaudo, per rispondere della violazione la Pontorno, il Guerra ed il Casula dell’art. 1 comma1 CGS, il D’Onofrio ed il Grimaudo dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 30 comma 3 del Regolamento della LND, le società Team Palermo 2000, Euro Calcio e Grimaudo a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS, la società CEI a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS. Notificati del deferimento, i sigg.ri Vincenzo Guerra nella qualità di legale rappresentante della società CEI, Vincenzo Casula nella qualità di dirigente della medesima società e Pompeo D’Onofrio in proprio e nella qualità di presidente della società Euro Calcio hanno fatto pervenire a questa Commissione memorie a difesa, instando per il rigetto del deferimento ed in subordine i soli Guerra e Casula per l’applicazione della sanzione meno afflittiva per essersi comportati senza dolo e colpa. Alla udienza odierna la Procura Federale ha chiesto, con l’accoglimento del deferimento, l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 2 per i sigg.ri Pontorno, Casula e Guerra; inibizione di mesi 1 per i sigg.ri D’Onofrio e Grimaudo; l’ammenda di € 250,00 per le società Team Palermo e CEI e di € 200,00 per le società Euro Calcio e Grimaudo. Sono comparsi i sigg.ri Grimaudo e D’Onofrio, in proprio e per le rispettive società, i quali, richiamate le proprie difese, hanno insistito nell’accoglimento delle rispettive conclusioni. Il deferimento è fondato nei limiti che seguono. I capi di imputazione appaiono infatti provati ogni oltre ragionevole dubbio, ad eccezione di quelli afferenti la società Euro Calcio ed il sig. Pompeo D’Onofrio. Dagli elementi raccolti e, più in particolare, dalle dichiarazioni delle parti acquisite agli atti, è risultato che i sigg.ri Pontorno, Guerra e Casula, quali organizzatori del Torneo di che trattasi, che era stato autorizzato a carattere regionale, vi avevano fatto partecipare una squadra di diversa regione da quella siciliana senza notificare tale iniziativa né alla Delegazione Provinciale di Palermo, né al Comitato Regionale Sicilia; e che il sig. Grimaudo aveva omesso di richiedere al Comitato Regionale Campania, di sua competenza, l’autorizzazione alla partecipazione al Torneo di altra regione, anche se tale partecipazione si era attuata attraverso la società Isola, di diversa denominazione rispetto a quella della società Grimaudo, ma comunque sempre riconducibile al Grimaudo. La tesi difensiva sostenuta dal D’Onofrio che la responsabilità dei fatti sarebbe imputabile in via esclusiva al Grimaudo, presidente della ASD Grimaudo, appare invece fondata, essendosi egli limitato esclusivamente ad accedere alla richiesta dello stesso Grimaudo di avere in prestito alcuni giovani calciatori della società Euro Calcio dal D’Onofrio presieduta, atteso che egli non doveva chiedere alcuna autorizzazione al proprio Comitato di appartenenza, non partecipando con la società Euro Calcio al Torneo NINNI CASSARA’. Aggiungasi che l’indubbio valore etico e morale dello stesso Torneo, evidenziato tanto dal Guerra quanto dal Casula, non può attenuare, come vorrebbero i due resistenti, le responsabilità contratte, atteso che le violazioni della normativa avente carattere disciplinare ben possono verificarsi anche in manifestazioni di così alto spessore. P.Q.M. In accoglimento del deferimento infligge le seguenti sanzioni: ai sigg.ri Anna Pontorno, Vincenzo Guerra e Vincenzo Casula l’inibizione di mesi 2 (due) ciascuno; al sig. Francesco Grimaudo l’inibizione di mesi 1 (uno) e alle società ASDC Team Palermo 2000, Pol. CEI ASDC e ASD Grimaudo l’ammenda di € 200,00 (duecento/00). Assolve la società AS Euro Calcio ed il sig. Pompeo D’Onofrio dalle incolpazioni loro ascritte.
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