F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49 del 31.01.2011 (146) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO MILESI (nella sua pregressa qualità di Presidente del Comitato Regionale FIGC-LND della Lombardia) ▪ (N°. 2210/68pf08-09/SP/blp del 18.10.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 49 del 31.01.2011 (146) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO MILESI (nella sua pregressa qualità di Presidente del Comitato Regionale FIGC-LND della Lombardia) ▪ (N°. 2210/68pf08-09/SP/blp del 18.10.2010). La Commissione Disciplinare Nazionale, letto il deferimento, esaminati gli atti, sentito il rappresentante della Procura Federale Dott. Roberto Benedetti, osserva quanto segue. Con provvedimento del 18/10/2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Giuliano Milesi, nella pregressa qualità di Presidente del Comitato Regionale della Lombardia della F.I.G.C.- LND, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, CGS, in relazione anche alle disposizioni del Regolamento amministrativo - contabile della L.N.D. pre-vigente (del 21/03/1997) e vigente (del 5/7/2006), perché, nello svolgimento delle proprie attribuzioni, si sarebbe reso responsabile di alcuni episodi di mala gestio. In particolare il Milesi è stato deferito “per aver tenuto un comportamento scorretto di particolare gravita ed intensità, connotato da rilevante interesse personale: A) avendo utilizzato per finalità non istituzionali e/o in modo ingiustificato e/o comunque privo della relativa documentazione giustificativa, beni, valori ed utilità del Comitato da lui ricevuti per la carica federale ricoperta (carta di credito, Viacard, Telepass, telefono cellulare), anche dopo la cessazione dall'incarico (telefono cellulare); B) avendo sottoposto all'approvazione dei competenti organi del Comitato il bilancio di esercizio della stagione 2006-2007 redatto in maniera non veritiera, con l'omessa contabilizzazione di oneri e spese competenti all'esercizio e con la conseguente esposizione di un maggiore avanzo di gestione in realtà inesistente nei termini esposti; C) avendo posto a carico del Comitato spese personali (riparazione auto); D) omettendo di restituire in tempi ragionevoli beni, valori ed utilità del Comitato da lui ricevuti per la carica federale ricoperta (telefono cellulare); E) avendo conferito un incarico professionale concordando direttamente o, comunque, accettando di pagare un compenso particolarmente oneroso in relazione a! suo svolgimento”. All’odierna udienza, non rappresentato il convenuto, il rappresentante della Procura Federale, richiamate le ragioni del deferimento, ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi 12 (dodici). Tanto premesso, nel merito, si rileva che, secondo quanto risulta dalla relazione dell’Ufficio Indagini (che ai sensi dell’art. 35, n. 1.1., CGS può essere utilizzata a fini di prova dagli Organi della giustizia sportiva) e dai suoi allegati (documentazione relativa a procedimento penale N°. 2226/07 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano/Giuliano Milesi; nota della Presidenza della L.N.D. della F.I.G.C. prot N°. 35/CT in data 2 luglio 2008; audizioni della Procura Federale), in più occasioni il Milesi ha tenuto un comportamento non pienamente conforme ai principi di corretta gestione contabile - amministrativa e, quindi, più in generale, a quelli di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1, comma 1, CGS. In primo luogo, il Milesi, dopo la decadenza dall'incarico di Presidente a seguito di decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 08.10.2007, ha continuato ad utilizzare la Sim - card intestata e pagata dal C.R. Lombardia della FIGC-LND, non provvedendo alla dovuta restituzione. Tale dato risulta peraltro ammesso dallo stesso Milesi in una comunicazione effettuata al Dott. Caira in data 07.02.2008. In secondo luogo, il Milesi ha utilizzato la carta di credito emessa da "CartaSi" abbinata su conto corrente bancario intestato al Comitato Regionale, nella sua disponibilità per fini istituzionali, per spese non adeguatamente documentate o non riconducibili a comprovati fini istituzionali, omettendo di allegare in varie occasioni (pranzi, cene, nonché pagamento di prestazioni professionali) giustificativi fiscali di spesa relativi agli anni 2005, 2006 2007. In terzo luogo, il Milesi ha utilizzato in modo indebito i fondi del Comitato Regionale per la riparazione dell’autovettura personale, non risultando comunque provato che il sinistro occorsogli sia avvenuto in itinere durante un viaggio di natura istituzionale. In quarto luogo, il Milesi ha quanto meno omesso di operare il dovuto controllo sulla corretta iscrizione, nel bilancio chiuso al 30 giugno 2007, di oneri e spese dei quali, ai sensi del regolamento amministrativo della LND, si doveva tener conto, per competenza, nel bilancio stesso. Tale omissione ha falsato le risultanze del medesimo bilancio 2006/07. Infine il Milesi ha omesso la necessaria diligenza ed il dovuto controllo sull’utilizzo di una Viacard a lui concessa agli inizi del suo mandato, e che risulta adoperata in contemporanea con l’uso del Telepass successivamente rilasciato nella sua disponibilità. In definitiva, al deferito vanno addebitate una non corretta gestione contabile amministrativa e una omissione di quel dovere di vigilanza che è proprio del Presidente del Comitato Regionale. Tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 16 e 19 del CGS e, in particolare, della carica ricoperta dal Milesi, e valutata la gravità dei comportamenti posti in essere, sanzione congrua appare quella richiesta dalla Procura Federale, pari a mesi 12 (dodici) di inibizione. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale infligge a Giuliano Milesi la sanzione della inibizione per mesi 12 (dodici).
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