F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 50 del 01.02.2011 (294) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE ALBERANI (Presidente della Società ASD Il Senio Alfonsine Fusignano) GIOVANNI PEDERZOLI (Presidente della Società SSD Imolese Calcio 1919), PAOLO BAGNOLI (Presidente della Società ASD Real Senio 2009) E DELLE SOCIETÁ AC CESENA Spa, ASD IL SENIO ALFONSINE FUSIGNANO, SSD IMOLESE CALCIO 1919 E ASD REAL SENIO 2009 ▪ (N°. 7120/689pf09-10/SS/en del 26.5.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 50 del 01.02.2011 (294) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE ALBERANI (Presidente della Società ASD Il Senio Alfonsine Fusignano) GIOVANNI PEDERZOLI (Presidente della Società SSD Imolese Calcio 1919), PAOLO BAGNOLI (Presidente della Società ASD Real Senio 2009) E DELLE SOCIETÁ AC CESENA Spa, ASD IL SENIO ALFONSINE FUSIGNANO, SSD IMOLESE CALCIO 1919 E ASD REAL SENIO 2009 ▪ (N°. 7120/689pf09-10/SS/en del 26.5.2010). Il deferimento Con provvedimento del 28 aprile 2010, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione il Signor Daniele Alberani, Presidente della ASD II Senio Alfonsine- Fusignano, il Signor Giovanni Pederzoli, Presidente della SSD Imolese Calcio, il Signor Paolo Bagnoli, Presidente della ASD Real Senio 2009, per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle NOIF, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva; l’AC Cesena Spa ai sensi dell’art 4, comma 2, del CGS, per le violazioni ascritte ai propri tesserati; l’ASD II Senio Alfonsine Fusignano, SSD, l’Imolese Calcio 1919, l’ASD Real Senio 2009 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, per le violazioni ascritte ai rispettivi Presidenti. I deferiti non facevano pervenire le proprie memorie difensive nei termini previsti, fatta eccezione per l’AC Cesena Spa. All’odierna riunione sono comparsi il rappresentante della Procura Federale e i difensori dei deferiti Signor Daniele Alberani, ASD II Senio Alfonsine-Fusignano, Signor Paolo Bagnoli, e ASD Real Senio 2009, i quali hanno presentato istanza di applicazione della pena ex art. 23, CGS. In relazione a tali istanze, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che prima dell’inizio del dibattimento i Sig.ri Daniele Alberani, Paolo Bagnoli e le Società ASD Il Senio Alfonsine Fusignano, ASD Real Senio 2009 e AC Cesena Spa, tramite i loro difensori, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, C.G.S., [“pena base per i Sig.ri Daniele Alberani, Paolo Bagnoli sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due) ciascuno, diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. a giorni 40 (quaranta) ciascuno; pena base per le Società ASD Il Senio Alfonsine Fusignano e ASD Real Senio 2009, ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00) ciascuno, diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. a € 1.000,00 (Euro mille/00) ciascuno; pena base per le Società AC Cesena Spa, ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. a € 2.000,00 (Euro duemila/00);]. considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di giorni 40 (quaranta) ciascuno per i Sig.ri Daniele Alberani, Paolo Bagnoli; ▪ ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00) ciascuno per le Società ASD Il Senio Alfonsine Fusignano e ASD Real Senio 2009; ▪ ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00) per la Società AC Cesena Spa; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il Procedimento è proseguito nei confronti del Sig. Giovanni Pederzoli e della Società SSD Imolese Calcio 1919. Nel proseguimento, la Procura Federale ha chiesto l’applicazione per il Signor Giovanni Pederzoli della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione e per la SSD Imolese Calcio 1919 della sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00). I motivi della decisione La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e le prove prodotte dalla Procura Federale, nonché all’esito dell’odierno dibattimento, rileva quanto segue. Dall’esame della documentazione allegata al deferimento emerge che per la stagione sportiva 2009/2010, il Signor Ivan Zauli esercitava l’attività di tecnico contemporaneamente per diverse Società. Tale irregolarità, messa in luce da una segnalazione dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio-Gruppo Reggio Emilia, veniva comprovata con varie testimonianze e articoli giornalistici. Risulta accertato, pertanto, che, durante la stagione calcistica 2009/2010, il tecnico Zauli ha prestato la propria attività a favore del Cesena Calcio, dell’ASD II Senio, dell’ASD Real Senio 2009 e dell’Imolese Calcio 1919. Alla luce di quanto esposto è evidente la responsabilità del Presidente dell’Imolese Calcio 1919, che si è avvalso di una prestazione lavorativa ascrivibile al tecnico Signor Zauli, traendone, di fatto, benefici per la propria squadra. Per tali motivi, il Signor Giovanni Pederzoli, Presidente della SSD Imolese Calcio, deve ritenersi responsabile della violazione di cui all’art 1, comma 1 del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1 delle NOIF. Da tale affermazione di responsabilità deriva che a carico dell’Imolese Calcio 1919 è configurabile una responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente. In conclusione, all’esito del dibattimento sono emerse prove sufficienti ad evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità dei deferiti, che devono essere condannati alle sanzioni di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni: ▪ per il Signor Giovanni Pederzoli, quale Presidente della SSD Imolese Calcio 1919, l’inibizione per mesi 2 (due); ▪ per l’SSD Imolese Calcio 1919, l’ammenda di Euro 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).
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