F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 50 del 01.02.2011 (247) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: REMO RUSCITTI (Segretario con delega di rappresentanza della Società L. Canistro Srl) E DELLA SOCIETÁ L. CANISTRO Srl ▪ (N°. 3588/126pf10-11/MS/vdb del 9.12.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 50 del 01.02.2011
(247) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: REMO RUSCITTI (Segretario con delega di rappresentanza della Società L. Canistro Srl) E DELLA SOCIETÁ L. CANISTRO Srl ▪ (N°. 3588/126pf10-11/MS/vdb del 9.12.2010).
Con provvedimento del 9 dicembre 2010, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione il Sig. Remo Ruscitti, Segretario con delega di rappresentanza della Società L. Canistro Srl, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., anche in relazione all'art. 10, comma 2 C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver formato e rilasciato una copia della lista di svincolo 2009, N°. 11.525, contenente la barratura del nominativo Iachetti, difforme dall'originale depositato, e per aver attestato con la sottoscrizione della dichiarazione 13.1.10 lo svincolo del medesimo calciatore, contrariamente alla reale posizione dello stesso. La Società L. Canistro Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S., in conseguenza delle violazioni ascritte al suo Segretario con delega di rappresentanza. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Remo Ruscitti e la Società L. Canistro Srl hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23, C.G.S. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Remo Ruscitti e la Società L. Canistro Srl hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23, C.G.S [“pena base per il Sig. Remo Ruscitti, sanzione dell’inibizione per mesi 8 (otto), diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. a mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci); pena base per la Società L. Canistro, sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. a € 1.330,00 (Euro milletrecentotrenta/00)]. considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci) per il Sig. Remo Ruscitti; ▪ ammenda di € 1.330,00 (Euro milletrecentotrenta/00) per la Società L. Canistro Srl; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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