F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 50 del 01.02.2011 (376) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FLORIANO BUZZI (Presidente della Società US Canaro ASD) E DELLE SOCIETÁ ROVIGO CALCIO Srl E US CANARO ASD ▪ (N°. 9266/1574pf09-10/SS/fc del 25.6.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 50 del 01.02.2011 (376) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FLORIANO BUZZI (Presidente della Società US Canaro ASD) E DELLE SOCIETÁ ROVIGO CALCIO Srl E US CANARO ASD ▪ (N°. 9266/1574pf09-10/SS/fc del 25.6.2010). In data 30 marzo 2010 il Gruppo Sportivo Bosarese avanzava reclamo in conseguenza della circostanza che il calciatore Nicola Rossetto aveva partecipato alla gara con l’US Canaro del 28 marzo 2010, sebbene il medesimo fosse tesserato come allenatore della giovanile del Calcio Rovigo. Il suddetto calciatore infatti risultava inserito quale accompagnatore del Rovigo Calcio in occasione dell’incontro del Campionato giovanissimi regionali, disputatosi nella stessa mattinata del 28 marzo 2010 contro il S. Sofia. Dalle risultanze istruttorie è emerso che il Signor Nicola Rossetto era stato effettivamente inserito nella distinta presentata dall’US Canaro quale calciatore, mentre nella distinta presentata dal Rovigo calcio risultava quale dirigente accompagnatore. Tali fatti hanno determinato il deferimento: ▪ del Signor Buzzi Floriano, in qualità di Presidente della Società US Canaro per violazione dell’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 40, comma 2 del NOIF, per aver consentito al Signor Nicola Rossetto, di tesserarsi quale calciatore pur essendo tecnico abilitato, in assenza di una necessaria istanza di sospensione dall’albo del settore tecnico; ▪ della Società US Canaro, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte ascrivibili rispettivamente al proprio Presidente ed al proprio tecnico, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS; ▪ della Società Rovigo Calcio a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta ascrivibile al suo dirigente accompagnatore. In data odierna il rappresentante della Procura Federale ha chiesto la condanna delle parti deferite all’inibizione per mesi 3 (tre) per Buzzi, all’ammenda di Euro 300,00 (Euro trecento/00) per la Società Rovigo e di Euro 400,00 (Euro quattrocento/00) per la Società Canaro. Le richieste della Procura federale devono essere accolte in considerazione delle risultanze documentali acquisite in giudizio. La documentazione prodotta, infatti, dimostra, per tabulas, l’effettiva partecipazione, nello stesso 28 marzo 2010, del Signor Nicola Rossetto in qualità di dirigente accompagnatore all’incontro del Rovigo calcio, la mattina, e di calciatore del US Canaro, il pomeriggio, in assenza di qualsiasi sospensione dall’albo del settore tecnico. P.Q.M. In conseguenza di tale circostanza si afferma la responsabilità dei soggetti deferiti e, per l’effetto, si comminano le seguenti sanzioni: al Signor Buzzi Floriano, Presidente dell’US Canaro, 3 (tre) mesi di inibizione; all’US Canaro l’ammenda di € 400,00 (Euro quattrocento/00); alla Società Rovigo Calcio l’ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).
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