F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 51 del 02.02.2011 (141) . DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DAMASCHI ROBERTO (Presidente della Società AC Perugia Calcio Srl) E LA SOCIETA ASD PERUGIA CALCIO Srl . (nota N‹.2077/24pf10-11/AM/fc del 13.10.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 51 del 02.02.2011 (141) . DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DAMASCHI ROBERTO (Presidente della Società AC Perugia Calcio Srl) E LA SOCIETA ASD PERUGIA CALCIO Srl . (nota N‹.2077/24pf10-11/AM/fc del 13.10.2010). Con provvedimento del 13.10.2010 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi questa Commissione Disciplinare: Il Sig. Roberto Damaschi, Presidente della Società AC Perugia Calcio Srl, per la violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al combinato disposto degli artt. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e 37, comma 1, delle NOIF, per aver consentito al Signor Walter Alfredo Novellino, tecnico abilitato, di svolgere in seno alla società l’attività di consulente tecnico, in assenza di una necessaria istanza di sospensione dall’albo del settore tecnico e, comunque, non in costanza di tesseramento con la stessa Società; la Società AC Perugia Calcio Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte rispettivamente ascrivibili al Presidente ed al Signor Walter Alfredo Novellino, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del CGS. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Roberto Damaschi e la Società AC Perugia Calcio Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Roberto Damaschi e la Società AC Perugia Calcio Srl, tramite il loro difensore, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, C.G.S., [pena base per il Sig. Roberto Damaschi, sanzione dell’inibizione di giorni 7 (sette), diminuita e commutata ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. alla sanzione dell’ammonizione; pena base per la Società AC Perugia Calcio Srl, sanzione dell’ammenda di . 1.100,00 (Euro millecento/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a . 500,00 (Euro cinquecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1 C.G.S., secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: . al Sig. Roberto Damaschi l’ammonizione;alla Società AC Perugia Calcio Srl l’ammenda di 500,00 (Euro cinquecento/00); Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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