F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 51 del 02.02.2011 (202) . DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GURZILLO SANTO (all’epoca dei fatti Presidente US Vibonese Calcio Srl) E LA SOCIETA US VIBONESE CALCIO Srl . (nota N.3449/32pf10-11/AM/seg del 6.12.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 51 del 02.02.2011 (202) . DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GURZILLO SANTO (all’epoca dei fatti Presidente US Vibonese Calcio Srl) E LA SOCIETA US VIBONESE CALCIO Srl . (nota N.3449/32pf10-11/AM/seg del 6.12.2010). Il Deferimento Con atto del 6 dicembre 2010 la Procura Federale deferiva alla scrivente Commissione: . il Sig. Santo Gurzillo, Presidente della Società US Vibonese Calcio Srl;. la Società US Vibonese Calcio Srl per rispondere: il Sig. Santo Gurzillo delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15, del C.G.S. vigente, per il mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, della somma liquidata a titolo di spese legali sopportate dal calciatore ricorrente Alessandro Villani nel lodo emesso dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti il 19 giugno 2009; la Società US Vibonese Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le violazioni ascritte al proprio Presidente. La Procura riteneva di svolgere l’azione disciplinare poiché dalle indagini esperite a seguito dell’esposto del legale del giocatore Alessandro Villani risultava che la società US Vibonese Calcio Srl non aveva versato, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo in data 03.07.2009, la somma, pari ad euro 300,00, oltre 2% per C.P.A. e 20% per IVA, liquidata a titolo di spese legali in favore del giocatore Alessandro Villani nel lodo emesso dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti il 19 giugno 2009 per dirimere la vertenza promossa dal predetto calciatore contro la Società US Vibonese Calcio Srl. Con memoria tempestivamente depositata in data 12.01.2011, la Società US Vibonese Calcio Srl sosteneva che: - il Sig. Santo Gurzillo non e responsabile delle violazioni contestate perche in data 21.7.2009, pochi giorni dopo la comunicazione del lodo, aveva cessato di ricoprire la carica di Presidente e Legale Rappresentante della Società: - la Società non e responsabile perche il mancato pagamento, inizialmente dipeso dall’avvicendamento tra l’allora presidente Santo Gurzillo con l’attuale Presidente Giuseppe Caffo, era stato comunque effettuato in data 25.6.2010, pochi giorni dopo l’esposto del legale del calciatore Villani del 18.6.2010. La Società chiedeva, pertanto, il proscioglimento per il Sig. Gurzillo ed il proscioglimento od, in subordine, l’applicazione di una sanzione pecuniaria minimale, per la Società medesima. Alla riunione odierna e comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto le seguenti sanzioni: . giorni 7 (sette) di inibizione per il Sig. Santo Gurzillo; . 1.000,00 (Euro mille/00) per la Società US Vibonese Calcio Srl; Nessuno e comparso per i deferiti. I motivi della decisione Dalla documentazione in atti risulta che la Società (come dalla stessa dedotto e confermato dalla Procura Federale nell’atto di deferimento) ha ricevuto l’avviso di deposito del lodo in data 3 luglio 2009, mentre il pagamento e stato disposto dalla medesima in data 25.6.2010, oltre il termine di 30 giorni decorrente dalla ricezione del predetto avviso. Risulta, tuttavia, che l’allora presidente Santo Gurzillo in data 21.7.2009, entro il termine di trenta giorni per adempiere al lodo, cessava dalla carica sociale di Presidente, nella quale subentrava il Presidente Giuseppe Caffo. Pertanto, il Sig. Gurzillo non può ritenersi responsabile per il mancato tempestivo pagamento avendo egli cessato l’incarico di Presidente prima della scadenza del termine per adempiere. Conseguentemente non può ritenersi sussistente la responsabilità diretta della Società per fatto del proprio Presidente non sussistendo un comportamento illecito a carico del medesimo. Il dispositivo Pertanto la Commissione Disciplinare Nazionale proscioglie il deferito Santo Gurzillo e, conseguentemente, proscioglie anche la Società dalle violazione ascritte. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per eventuali seguiti di competenza.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it