F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 51 del 02.02.2011 (220) . DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GONCALVES DE OLIVEIRA DIMAS (calciatore), FRONTINI Omar (agente di calciatori) E LA SOCIETA AC CHIEVO VERONA Srl . (nota N‹.3516/779pf09-10/SP/MA/ma del 7.12.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 51 del 02.02.2011 (220) . DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GONCALVES DE OLIVEIRA DIMAS (calciatore), FRONTINI Omar (agente di calciatori) E LA SOCIETA AC CHIEVO VERONA Srl . (nota N‹.3516/779pf09-10/SP/MA/ma del 7.12.2010). La Commissione Disciplinare Nazionale, sentite le parti; dispone il rinvio della riunione al giorno 2 marzo 2011, ore 13.00 per l’esame della documentazione prodotta in data odierna dalla difesa del calciatore Dimas e dalla Società Chievo Verona Srl, ed eventuali controdeduzioni della Procura Federale. (139) . DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: COVARELLI LEONARDO (Presidente della Societa AC Perugia Calcio Spa nella SS 2009/2010) . (nota N‹.2059/1350pf09-10/SS/fc del 12.10.2010). La Commissione Disciplinare Nazionale, visto il fatto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) nei confronti del Sig. Covarelli Leonardo; nessuno e comparso per la parte deferita; osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Leonardo Covarelli per rispondere: . della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 4, delle NOIF, ed in riferimento agli artt. 38, comma 1 ed art. 35, comma 1 del Regolamento per il Settore Tecnico, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per aver autorizzato e consentito scientemente, quale Presidente della AC Perugia Calcio Spa nella stagione 2009-2010, al Signor Braglia Piero, di svolgere attività per l’AC Perugia Calcio Spa, a partire dalla meta del mese di Febbraio 2010, seppur lo stesso avesse svolto, nella medesima stagione sportiva, attività tecnica con la Società Srl Taranto Sport e, quindi, non ne avesse diritto, ai sensi della normativa di riferimento. I motivi della decisione Il deferimento e fondato e va accolto. Le circostanze ascritte al Sig. Leonardo Covarelli risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che e stato consentito al Sig. Piero Braglia di svolgere attività tecnica a favore della Società, in assenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto. Rileva annotare, in proposito, che il prefato Sig. Braglia, sottoposto a procedimento disciplinare per i fatti qui in esame, ha chiesto ed ottenuto che la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nella riunione del 16 dicembre 2010, applicasse nei suoi confronti la sanzione ridotta, ai sensi dell’art. 23 del CGS. In merito alla sanzione questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrua quella richiesta dalla Procura Federale. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina al Signor Covarelli Leonardo la sanzione dell’inibizione per mesi 4 (quattro).
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