F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52 del 03.02.2011 (271) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) MASSIMO COLLINA (Consulente amministrativo e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), SILVIA BENIGNI (Consulente amministrativo e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) E DELLA SOCIETÁ ASCOLI CALCIO 1898 Spa ▪ (nota N°. 4227/445pf10-11/SP/blp del 3.1.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 52 del 03.02.2011 (271) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) MASSIMO COLLINA (Consulente amministrativo e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), SILVIA BENIGNI (Consulente amministrativo e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) E DELLA SOCIETÁ ASCOLI CALCIO 1898 Spa ▪ (nota N°. 4227/445pf10-11/SP/blp del 3.1.2011). Il deferimento - Con provvedimento del 3.1.2011 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione i Signori Roberto Benigni, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, Massimo Collina, consulente amministrativo e Legale Rappresentante, Silvia Benigni, consulente amministrativo e Legale Rappresentante della medesima Società, nonché la Società Ascoli Calcio 1898 Spa per rispondere: i dirigenti 1) della violazione prevista dall'art. 85 lettera B) paragrafo VII) NOIF in relazione all'art. 10 comma 3 CGS, e all'art. 90, comma 2, NOIF per non aver attestato agli Organi Federali competenti, entro il termine del 15.11.10, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010; la Società per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l’operato dei suoi dirigenti ex art. 4, comma 1, CGS. Gli incolpati hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva nella quale, in sintesi, si lamenta l'iniquità della norma contestata che ha effetti troppo penalizzanti per i dirigenti e le Società inosservanti; evidenzia, inoltre, che i Signori Roberto Benigni e Massimo Collina, già inibiti, non avrebbero dovuto essere oggetto del presente deferimento in quanto, evidentemente, privati di responsabilità societarie a seguito degli effetti delle precedenti sanzioni loro comminate, e la Sig.ra Silvia Benigni, in quanto titolare di limitate deleghe ed estranea alla compagine societaria, non sarebbe stata invece assoggettabile alla normativa federale, così come il Collina, semplice delegato e commercialista. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: ▪ per il Sig. Roberto Benigni: 3 (tre) mesi di inibizione; ▪ per il Sig. Massimo Collina: 3 (tre) mesi di inibizione; ▪ per la Sig.ra Silvia Benigni: 3 (tre) mesi di inibizione; ▪ per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa: 1 (uno) punto di penalizzazione. È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, evidenziando la necessità di una giustizia sostanziale, che comporti al massimo un'ammenda, dato che l'inadempimento sarebbe avvenuto solo per cause di forza maggiore legate alla generale grave crisi economica, si è riportato alle conclusioni già formulate. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va nel suo complesso accolto. Risulta infatti - dalle certificazioni Covisoc - che la Società Ascoli Calcio 1898 Spa e, per essa, i suoi su citati dirigenti, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dalle norme federali non avendo trasmesso, entro il termine del 15.11.10, la dovuta dichiarazione attestante il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals e, anzi, di aver inviato alla Covisoc comunicazione di segno opposto, avendo cioè dichiarato di non avere effettuato detti pagamenti obbligatori. A nulla rileva il fatto, evidenziato dalla difesa dei deferiti, che i pagamenti non sarebbero avvenuti a causa della generale crisi economica. Priva di pregio è, invece, l'eccezione di non assoggettabilità al giudizio della Commissione Disciplinare dei Signori Collina e Silvia Benigni per il fatto di non essere tesserati in quanto, in realtà, facenti parte integrante della Società essendo a pieno titolo inseriti nel foglio censimento dell’Ascoli con rappresentanza legale. Bisogna rilevare inoltre che la comunicazione, datata 15.11.10, con la quale l'Ascoli invia dichiarazione alla Covisoc di non aver adempiuto ai propri obblighi contributivi è firmata, benché inibito, proprio dal Sig. Roberto Benigni. Ciò in evidente contrasto con quanto sostenuto dalla difesa sul punto. Diverso per quanto riguarda gli altri due deferiti: il Collina, soggetto inibito, non è dimostrato abbia rivestito parte attiva circa l'oggetto dell'odierno deferimento e, anzi, come detto, la citata dichiarazione del 15.11.10 di mancato adempimento economico, è firmata dal solo Roberto Benigni. Ciò esclude la responsabilità, appunto, sia del Collina che della Sig.ra Silvia Benigni che, sia pure titolare di ampia delega conferitale dal padre, Amministratore Unico, anche nei rapporti con gli Organi federali, nel caso di specie non risulta averla esercitata. Da tutto quanto su esposto deriva l’affermazione di responsabilità del solo deferito Sig. Roberto Benigni, cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della Società. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Sig. Roberto Benigni la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due), assolve dagli addebiti loro ascritti i Signori Massimo Collina e Silvia Benigni, commina alla Società Ascoli Calcio 1898 Spa la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di appartenenza in corso di svolgimento.
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