F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 53 del 03.02.2011 (244) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO TESORO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 Srl ▪ (N°.3348/274pf10-11/SP/gb del 30.11.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 53 del 03.02.2011
(244) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO TESORO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 Srl ▪ (N°.3348/274pf10-11/SP/gb del 30.11.2010).
Il Deferimento
La Procura Federale con atto datato 30 novembre 2010 ha deferito a questa Commissione il Sig. Antonio Tesoro, all’epoca del fatto Presidente della Società Aurora Pro Patria 1919, nonché la Società Aurora Pro Patria 1919, per violazione quanto al Tesoro dell’art. 1, comma 1 CGS in relazione al Titolo III Criteri Sportivi e Organizzativi punto 11 del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011, pubblicato con C.U. N°. 117/A del 25 maggio 2010, quanto alla Società Aurora Pro Patria 1919 per la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS. Più in particolare l’addebito contestato alle parti deferite è consistito nell’aver depositato presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi entro il termine del 13 agosto 2010 la scheda informativa afferente il Vice Delegato alla Sicurezza, indicando in tale scheda un soggetto non in possesso dei requisiti di formazione previsti dalla normativa vigente in materia.
Il Patteggiamento
All’inizio della riunione odierna, il Sig. Antonio Tesoro, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23, C.G.S. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Antonio Tesoro, tramite il proprio difensore, ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23, C.G.S., [“pena base per il Sig. Savino Tesoro, sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. a giorni 20 (venti)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per giorni 20 (venti) al Sig. Antonio Tesoro. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl. Per la Società è presente Segretario Generale, il quale si è rimesso alle valutazioni di questa Commissione.
Motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto. Ai sensi del comma 1, punto 11 del Titolo III del detto Sistema, recante la elencazione degli adempimenti a carico delle Società, presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi deve essere depositata a cura della Società, entro il termine del 30 giugno 2010 ovvero in subordine non oltre i due giorni antecedenti la prima gara ufficiale della stagione agonistica, la scheda informativa riguardante il Delegato e Vice Delegato per la sicurezza della Società, con la indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina ed al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 18 marzo 1996 e successive modifiche, in materia di impianti sportivi. Il Regolamento prevede altresì che qualora tali figure non fossero state già individuate al 30 giugno 2010, entro il medesimo termine deve essere depositata una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società di impegno a depositare la predetta documentazione non oltre i due giorni antecedenti la prima gara ufficiale della stagione agonistica. Nel caso in esame, risulta dagli atti acquisiti dalla Procura ed allegati al Deferimento che la Società Aurora Pro Patria 1919 ha depositato la scheda di che trattasi il 13 agosto 2010, indicando in essa quale Vice delegato per la sicurezza una persona a quella data sprovvista dei requisiti, in quanto dichiaratasi disponibile a partecipare al primo corso per la formazione di Vice delegato per la sicurezza non appena tale corso sarebbe stato indetto. Per inciso il Vice delegato per la sicurezza al momento della nomina deve aver terminato con esito positivo i cicli formativi previsti dalla normativa vigente in materia, che si identifica nel richiamato D.M. 18.06.2010 e nelle sue successive modificazioni. A ciò consegue che la Società deferita non ha rispettato il Regolamento, esponendosi così alle sanzioni previste per la Società dall’ultima parte del Titolo III del Sistema Licenze Nazionali. In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrua quella richiesta dalla Procura Federale, peraltro non espressamente contestata dalla Società deferita. P.Q.M. Infligge alla Società Aurora Pro Patria 1919 Srl la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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