F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 53 del 03.02.2011 (248) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO TESORO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 Srl ▪ (N°. 3596/367pf10-11/SP/blp del 9.12.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 53 del 03.02.2011 (248) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO TESORO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 Srl ▪ (N°. 3596/367pf10-11/SP/blp del 9.12.2010). Con nota del 9.12.2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Tesoro Antonio, all’epoca dei fatti contestati Presidente e Legale Rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl e la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, per rispondere: il primo, della violazione prevista e punita dall’art. 10, comma 3, CGS vigente, in relazione al CU 117/A del 25 maggio 2010, Titolo I), paragrafo IV), lettera A), punto 2) per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl delle mensilità di maggio e giugno 2010 nel termine del 15.9.2010 stabilito dalla norma federale; la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, CGS vigente, per le condotte ascritte al suo legale rappresentante p.t. La Società deferita, in persona del suo Legale Rappresentante p.t., ha fatto pervenire in termini la memoria difensiva in atti. Alla riunione del 3.2.2011 il Rappresentante della Procura federale, riportatosi agli atti deferimento, ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di mesi 6 (sei) per Tesoro Antonio; ▪ punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl. Sono comparsi i procuratori dei deferiti, nonché il Segretario Generale della Società, i quali, riportatisi, alla memoria in atti, hanno concluso per il loro proscioglimento. Ad avviso della Commissione i fatti ascritti agli incolpati costituiscono violazione delle norme federali vigenti e comportano l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Con nota del 2.11.2010 la Co.Vi.So.C., in ottemperanza a quanto previsto dal C.U. N°. 117/A del 25.5.2010, segnalava alla Procura Federale, a seguito di certificazione della competente Lega, che la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl non aveva provveduto, entro il termine del 15.9.2010, al pagamento degli emolumenti dovuti ad alcuni tesserati per i mesi di maggio e giugno 2010. In particolare, dalla richiamata certificazione del 25.10.2010, come versata in atti, risultava che alla data del 15.9.2010 la Società, con riferimento a ventuno calciatori, aveva inviato liberatorie non sottoscritte, accompagnate da contabili di disposizione di bonifici; con riferimento ad altri sette tesserati aveva inviato liberatorie sottoscritte unicamente dai medesimi; mentre, con riferimento ad altri quattro tesserati, una liberatoria da questi non sottoscritta, con allegata distinta della banca relativa alla disponibilità dell’importo riferito alla mensilità di maggio 2010 e, infine, con riferimento al tesserato Cusatis Giovanni, compreso tra i sette di cui sopra, una liberatoria riferita alla sola mensilità di maggio 2010. Gli incolpati hanno chiesto il proscioglimento da ogni addebito per avere comunque corrisposto quanto dovuto a tutti i tesserati entro il termine del 15.9.2010, come risulterebbe dalla copiosa documentazione versata in atti, a loro dire priva delle dichiarazioni liberatorie richieste dalla Lega, unica omissione imputabile, solo per la impossibilità di reperirle a causa della partenza dei calciatori al termine del campionato di competenza. L’eccezione è priva di pregio. Il Titolo I, parag. IV, lett. A), punto 2) del C.U. N°.117/A del 25.5.2010, prescrive che “le società devono fare pervenire alle leghe competenti, secondo le modalità dalle medesime stabilite, entro il termine del 15.9.2010, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe per le mensilità di maggio e giugno”. Secondo quanto stabilito dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, la documentazione attestante il detto pagamento avrebbe dovuto essere fornita mediante apposita dichiarazione liberatoria da sottoscriversi dal tesserato e dal legale rappresentante della società, secondo lo schema inviato dalla Lega Pro a tutte le Società in data 8.9.2010, noto alla odierna incolpata per averlo versato in atti (v. all.ti NN°. 11-12 Società Aurora Pro Patria 1919 Srl). Nella fattispecie di che trattasi non v’è dubbio che, nei termini previsti, non sia stata fornita la documentazione attestante l’avvenuto pagamento secondo le modalità richieste dalla competente Lega. A nulla rileva che i calciatori e/o tesserati in genere, come era prevedibile che fosse, al termine del campionato si siano allontanati dal luogo sede della Società. La circostanza non può assurgere ad esimente. La Società, invero, avrebbe potuto e dovuto provvedere al pagamento degli emolumenti ed alla acquisizione delle relative liberatorie in tempo utile, dovendo ragionevolmente prevedere che, provvedendo al pagamento solo a campionato concluso, l’ultimo e/o il penultimo giorno utile per l’invio della documentazione, si sarebbe trovata, come in effetti avvenuto, nella impossibilità di documentare l’avvenuto pagamento secondo le modalità richieste dalla competente Lega. Quanto ai pagamenti eseguiti a mezzo bonifico bancario, del resto, deve dirsi che l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria, ai sensi degli artt. 1182, comma III, e 1183 c.c., si perfeziona nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10/07/2008, n. 18877). La liberazione dell’obbligato, in definitiva, si ha solo quando il creditore abbia materialmente conseguito la disponibilità della somma di denaro, non quando il debitore abbia inoltrato alla propria banca l’ordine di bonifico; il bonifico, pertanto, non può essere qualificato come quietanza. Ugualmente, non può assurgere al rango di quietanza la fotocopia di matrici di assegno di conto corrente bancario o la fotocopia degli stessi assegni. In questi casi, oltre alla prova del momento in cui la relativa somma sia entrata nella disponibilità del creditore (peraltro irrilevante nel caso di assegno addebitato a giugno del 2010), manca, soprattutto, la prova dell’effettivo beneficiario dell’assegno, a nulla rilevando che l’importo indicato corrisponda a quello della fotocopia di una busta paga. Da ultimo, v’è da dire che, in presenza di buste paga non sottoscritte, essendo le stesse di formazione e provenienza unilaterale del debitore, mancherebbe, in ogni caso, la prova della corrispondenza dell’importo bonificato alla somma effettivamente dovuta al tesserato. Della violazione ascritta al Legale Rappresentante risponde, a titolo di responsabilità diretta, anche la Società. Considerato che, in punto sanzioni, la chiara lettera delle disposizioni previste dal C.U. N°. 117/2010 impone che la violazione contestata sia sanzionata con almeno un punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato 2010/2011; tenuto conto, altresì, del numero dei calciatori per i quali risulta omessa la documentazione di avvenuto pagamento nei termini e modi previsti, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di mesi 6 (sei) a carico di Tesoro Antonio; ▪ penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato 2010/2011, a carico della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl.
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