F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 53 del 03.02.2011 (268) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SAVINO TESORO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 Srl ▪ (N°. 4229/452pf10-11/SP/blp del 3.1.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 53 del 03.02.2011 (268) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SAVINO TESORO (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 Srl ▪ (N°. 4229/452pf10-11/SP/blp del 3.1.2011). Con nota del 3.1.2011 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Tesoro Savino, all’epoca dei fatti contestati Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl e la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, per rispondere: ▪ il primo, della violazione prevista dall’art. 85, lett. C, paragrafo IV, NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, e all’art. 90 comma 2, NOIF, per la mancata attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 nei termini stabiliti dalle norme federali; ▪ la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, CGS vigente, per le condotte ascritte al suo Legale Rappresentante p.t. I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive. Alla riunione del 3.2.2011 il rappresentante della Procura federale, riportatosi agli atti deferimento, ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di mesi 3 (tre) per Tesoro Savino; ▪ penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl. Per la Società il Segretario Generale si è rimesso alle valutazioni della Commissione. Il deferimento è fondato. Con nota del 3.12.2010 la Co.Vi.So.C. segnalava alla Procura federale che la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl non aveva documentato il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per i mesi di luglio, agosto e settembre 2010, entro il termine del 15.11.2010, vale a dire entro il termine di quarantacinque giorni dalla chiusura del trimestre di riferimento (art. 85, lett. C, par. IV, NOIF). I deferiti nulla hanno opposto in ordine alla contestazione; né hanno fatto pervenire documentazione da cui risulti l’adempimento del prescritto obbligo di attestazione. I fatti ascritti, dunque, devono aversi per provati. Della violazione ascritta al Legale Rappresentante risponde, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, anche la Società. In considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, alla luce di quanto previsto sul punto dalla normativa vigente, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di mesi 3 (tre) a carico di Tesoro Savino; ▪ penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nel campionato 2010/2011, a carico della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it