F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 55 del 08.02.2011 (285) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO MORRONE (Calciatore tesserato della Società FC Parma Spa) E DELLA SOCIETÁ FC PARMA Spa ▪ (nota N°. 4501/305pf09-10/SP/mg del 13.1.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 55 del 08.02.2011
(285) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO MORRONE (Calciatore tesserato della Società FC Parma Spa) E DELLA SOCIETÁ FC PARMA Spa ▪ (nota N°. 4501/305pf09-10/SP/mg del 13.1.2011).
Con provvedimento del 13.1.2011, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione il Signor Stefano Morrone, nella qualità in rubrica, e la Società FC Parma Spa, per rispondere, rispettivamente:
● il Signor Stefano Morrone della violazione prevista e punita dagli artt. 1, comma 1, e 5 del C.G.S., per avere affermato, in modo non veritiero, che l’arbitro Sig. Romeo nel corso della gara Parma-Fiorentina del 26 settembre 2010 gli avrebbe rivolto una espressione ingiuriosa, così violando i principi di lealtà, probità e correttezza di cui al citato art. 1, C.G.S. e così ledendo la reputazione dell’arbitro sunnominato, attribuendogli un fatto determinato;
● la Società, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2 del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio tesserato. All’inizio della riunione odierna, il Sig. Stefano Morrone e la Società FC Parma Spa, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Stefano Morrone e la Società FC Parma Spa, tramite il loro difensore, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, C.G.S. [(“pena base per il Sig. Stefano Morrone, sanzione dell’ammenda di € 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a € 15.530,00 (Euro quindicimilacinquecentotrenta/00); pena base per la Società FC Parma Spa, sanzione dell’ammenda di € 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a € 15.530,00 (Euro quindicimilacinquecentotrenta/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale
ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; considerato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ ammenda di € 15.530,00 (Euro quindicimilacinquecentotrenta/00) ciascuno per il Sig. Stefano Morrone e per la Società FC Parma Spa; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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