F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56 del 08.02.2011 (270) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO FERRARIS (Presidente del CdA e Legale Rappresentante della Società FC Canavese Srl), MASSIMO BAVA (Direttore Generale con poteri di Legale Rappresentante della Società FC Canavese Srl) e della SOCIETÀ FC CANAVESE Srl ▪ (nota N°. 4253/454pf10-11/SP/blp del 3.1.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56 del 08.02.2011 (270) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO FERRARIS (Presidente del CdA e Legale Rappresentante della Società FC Canavese Srl), MASSIMO BAVA (Direttore Generale con poteri di Legale Rappresentante della Società FC Canavese Srl) e della SOCIETÀ FC CANAVESE Srl ▪ (nota N°. 4253/454pf10-11/SP/blp del 3.1.2011). La Commissione disciplinare nazionale, visti gli atti; letto il deferimento disposto dalla Procura Federale del 3.1.2011, nei confronti dei Signori Francesco Ferraris, Presidente del CdA e Legale Rappresentante della Società FC Canavese Srl, Massimo Bava, Direttore Generale con poteri di Legale Rappresentante della Società FC Canavese Srl e la Società FC Canavese Srl, per rispondere, rispettivamente: ● i Signori Francesco Ferraris, Massimo Bava: della violazione prevista e punita dall’art. 85 lett. C) paragrafo IV) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento degli emolumenti della mensilità di settembre 2010, dovuti ai propri tesserati, nel termini stabiliti dalla normativa federale; ● la Società FC Canavese Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri Legali Rappresentanti; letta la memoria del 2.2.2011, depositata in giudizio nell’interesse della Società deferita, con la quale è rappresentato che il pagamento degli emolumenti nel mese di settembre 2010 sarebbe stato effettuato tempestivamente e che, solo per un “disguido tecnico fra banche” il bonifico sarebbe stato accreditato con qualche giorno di ritardo; osserva quanto segue. All’inizio della riunione odierna i Signori Francesco Ferraris e Massimo Bava, tramite i loro difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i Signori Francesco Ferraris e Massimo Bava, tramite i loro difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., [“pena base per il Signor Francesco Ferraris sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a giorni 40 (quaranta); pena base per il Signor Massimo Bava sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a giorni 25 (venticinque)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per giorni 40 (quaranta) al Signor Francesco Ferraris e di giorni 25 (venticinque) al Sig. Massimo Bava. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per la Società FC Canavese Srl. Alla riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società FC Canavese Srl. Il difensore della Società, invece, 1) ha insistito nel rappresentare che la Banca aveva ricevuto le provviste necessarie per potere effettuare i pagamenti dovuti nel termine prescritto e che solo per problemi di valuta aveva provveduto al bonifico con qualche giorno di ritardo, circostanza che dovrebbe essere presa in considerazione al fine del decidere; 2) ha rilevato che, essendo stato applicato, in accordo con la Procura Federale, per i dirigenti in sede di patteggiamento l’art. 24, comma 1, C.G.S., tale norma andrebbe utilizzata anche per la Società. La Commissione, rilevato che, per costante indirizzo della Corte di Giustizia Federale, i termini fissati in materia dalla normativa vigente sono perentori e dunque la loro violazione produce necessariamente l’irrogazione delle sanzioni stabilite; ritenuto che è compito dei tesserati di prevenire eventuali cause non prevedibili e/o di forza maggiore non sussistendo la possibilità di poter prendere in considerazione dette cause; considerato che i rapporti tra cliente e banca in ordine ai tempi e alle modalità di accredito somme non possono avere rilevanza nella fattispecie in esame; ritenuto che l’art. 24, comma 2, C.G.S., prevede che la riduzione prevista dal comma 1 “può” essere estesa anche alle Società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva, assegnando dunque a questa Commissione una facoltà che la particolare fattispecie sconsiglia di applicare in considerazione del fatto che il tardivo pagamento va ascritto in via esclusiva a una responsabilità della Società che ben sapeva che le somme accreditate in Banca per bonifico non sono mai immediatamente utilizzabili; valutato che dagli atti del giudizio risulta che il pagamento degli emolumenti del mese di settembre 2010 è intervenuto in data successiva al termine previsto; P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico della Società FC Canavese Srl.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it