F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56 del 08.02.2011 (274) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO RISPOLI (all’epoca dei fatti, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), E DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 Spa ▪ (nota N°. 4308/449pf10-11/SP/blp del 4.1.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56 del 08.02.2011 (274) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO RISPOLI (all’epoca dei fatti, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio 1919 Spa), E DELLA SOCIETÀ SALERNITANA CALCIO 1919 Spa ▪ (nota N°. 4308/449pf10-11/SP/blp del 4.1.2011). Con provvedimento del 3.1.2011, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione il Sig.Francesco Rispoli, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Salernitana Calcio Srl, e la Societá Salernitana Calcio Srl, per rispondere, rispettivamente: ● il Sig. Francesco Rispoli: della violazione prevista e punita dall’art. 85 lett. C) paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nel termini stabiliti dalla normativa federale; ● la Società Salernitana Calcio 1919 Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale Rappresentante. All’inizio della riunione odierna il Sig. Francesco Rispoli, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23, C.G.S. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Francesco Rispoli, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, C.G.S., [“pena base per il Sig. Francesco Rispoli, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. a mesi 1 (uno)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 1 (uno) al Signor Francesco Rispoli. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il procedimento è proseguito per la Società Salernitana Calcio 1919 Spa. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l’irrogazione della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società Salernitana 1919 Calcio Spa. Per la Società il difensore si è riportati alle memorie depositate correttamente nei termini. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze ascritte al legale rappresentante della Società risultano provate dalla documentazione in atti, dalla quale si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, a quanto allo stesso imposto. Della violazione ascritta al legale rappresentante risponde a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, anche la Società. In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura Federale. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina alla Società Salernitana Calcio 1919 Spa la penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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