F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56 del 08.02.2011 (279) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAGLIONE (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società AS Melfi Srl) PIETRO MORETTI (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società AS Melfi Srl) E DELLA SOCIETÀ AS MELFI Srl ▪ (N°. 4275/447pf10-11/SP/blp del 4.1.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56 del 08.02.2011
(279) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAGLIONE (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società AS Melfi Srl) PIETRO MORETTI (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società AS Melfi Srl) E DELLA SOCIETÀ AS MELFI Srl ▪ (N°. 4275/447pf10-11/SP/blp del 4.1.2011).
La Commissione, visto l’atto di deferimento indicato in epigrafe, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno in danno dei Sig.ri Maglione Giuseppe e Moretti Pietro, nonché della penalizzazione di 1 (uno) punto da scontarsi nell’attuale stagione sportiva per la Società AS Melfi Srl, osserva quanto segue. Il deferimento
Con provvedimento del 4.1.2011, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione i Signori Giuseppe Maglione, Presidente del C.d.A e Legale Rappresentante della Società AS Melfi Srl, Pietro Moretti, Amministratore delegato e Legale Rappresentante della Società AS Melfi Srl, e la Societá AS Melfi Srl, per rispondere, rispettivamente: ● i Signori Giuseppe Maglione e Pietro Moretti: della violazione prevista e punita dall’art. 85 lett. C) paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nel termini stabiliti dalla normativa federale;
● la Società AS Melfi Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri Legali Rappresentanti. Le circostanze addebitate ai Rappresentanti Legali risultano provate dalla documentazione in atti, da cui scaturisce incontrovertibilmente che non è stata documentata, nei termini normativamente fissati, l’attestazione richiesta dalla vigente normativa. Le brevi deduzioni a difesa inviate dalla Società, per quanto comprensibili sul piano delle motivazioni, non risultano giuridicamente apprezzabili, stante la palese ammissione delle responsabilità della Società in ordine agli inadempimenti contestati. In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue le richieste della Procura federale. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto commina la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno ai Signori Maglione Giuseppe e Moretti Pietro; commina altresì la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, alla Società AS Melfi Srl.
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