F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56 del 08.02.2011 (282) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DÌ: GIUSEPPE CARNEVALE (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) FRANCESCO IANNUCCI (all’epoca dei fatti, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) GIUSEPPE CITRIGNO (all’epoca dei fatti, qualificatosi come Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) E DELLA SOCIETÁ COSENZA CALCIO 1914 Srl ▪ (nota N°. 4326/491 pf10-11/SP/blp del 5.1.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 56 del 08.02.2011 (282) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DÌ: GIUSEPPE CARNEVALE (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) FRANCESCO IANNUCCI (all’epoca dei fatti, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) GIUSEPPE CITRIGNO (all’epoca dei fatti, qualificatosi come Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) E DELLA SOCIETÁ COSENZA CALCIO 1914 Srl ▪ (nota N°. 4326/491 pf10-11/SP/blp del 5.1.2011). Il deferimento Con provvedimento del 5.1.2011, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione i Signori Giuseppe Carnevale, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl, Francesco Iannucci, all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl, Giuseppe Citrigno, all’epoca dei fatti qualificatosi come Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl, e la Società Cosenza Calcio 1914 Srl, per rispondere, rispettivamente: ● i Signori Carnevale Giuseppe, Iannucci Francesco e Citrigno Giuseppe: della violazione prevista e punita dall’art. 85 lett. C) paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S., e all’art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, nel termine del 15.11.2010 stabilito dalla normativa federale; ● la Società Cosenza Calcio 1914 Srl, per entrambi i deferimenti, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Legale Rappresentante. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti, con la conseguente applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno per i Signori Giuseppe Carnevale, Francesco Iannucci e Giuseppe Citrigno, e penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva a carico della Società Cosenza Calcio 1914 Srl I motivi della decisione Esaminati gli atti del presente procedimento disciplinare, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura Federale, la Commissione rileva che il deferimento è fondato e che pertanto va accolto. Le circostanze addebitate dalla Procura Federale in capo ai Signori Giuseppe Carnevale, Francesco Iannucci e Giuseppe Citrigno, oltre che alla Società Cosenza Calcio 1914 Srl, risultano ampiamente suffragate dalla documentazione versata in atti. Difatti, nei termini previsti dalla normativa vigente, vale a dire alla scadenza del 15 novembre 2010, la Società Cosenza Calcio 1914 Srl non ha documentato il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010, così come prescritto dall’art. 85 delle N.O.I.F., lettera C), paragrafo V. Il fatto che al mancato rispetto degli obblighi previsti dalla predetta norma sia correlata automaticamente dal legislatore sportivo l’applicazione di una sanzione dimostra chiaramente come a tale adempimento si debba riconoscere carattere sostanziale e non certamente formale. In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti assunti dagli Organi di giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue le richieste della Procura Federale. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni: ▪ inibizione di mesi 3 (tre) ciascuno ai Sig.ri Carnevale Giuseppe, Iannucci Francesco e Citrigno Giuseppe; ▪ penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva alla società Cosenza Calcio 1914 Srl.
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