F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58 del 17.02.2011 (145) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: AHMAD FOUZI HADJ (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AS Lucchese Libertas Srl) E ANTONIO MAGLI (all’epoca dei fatti Segretario Generale della Società AS Lucchese Libertas Srl) ▪ (nota N°. 2089/314pf09-10/SP/AM/Seg del 14.10.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58 del 17.02.2011
(145) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: AHMAD FOUZI HADJ (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AS Lucchese Libertas Srl) E ANTONIO MAGLI (all’epoca dei fatti Segretario Generale della Società AS Lucchese Libertas Srl) ▪ (nota N°. 2089/314pf09-10/SP/AM/Seg del 14.10.2010).
Letti gli atti; Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 14 ottobre 2010 nei confronti di:
▪ Ahmad Fouzi Hadj, all’epoca dei fatti Presidente della AS Lucchese Libertas Srl; ▪ Antonio Magli, all’epoca dei fatti Segretario Generale della AS Lucchese Libertas Srl, per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 8, comma 1 e 2, CGS, del C.U. N°. 217 del 4 maggio 2007 della Lega Professionisti di Serie C punto 12, lett. G, per aver depositato presso detta Lega una garanzia bancaria di € 400.000,00, rilasciata apparentemente dalla Banca di Roma ma risultata poi non vera; letta la memoria del Sig. Antonio Magli datata 12 febbraio 2011, depositata in atti, con la quale il soggetto deferito chiede: 1) il differimento del presente giudizio stante la pendenza di procedimento penale avente lo stesso oggetto; 2) accertare la estraneità del Magli in ordine ai fatti in discussione ricoprendo lo stesso un incarico esclusivamente operativo, privo di poteri di rappresentanza; 3) accertare la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’altro soggetto deferito (Ahamad Fouzi Hadj) non essendo le stesse provviste di alcuna prova a sostegno e, conseguentemente, chiede il proscioglimento da ogni imputazione; preso atto che il soggetto deferito Ahamad Fouzi Hadj non ha depositato in giudizio alcuna memoria difensiva; ascoltato il rappresentante della Procura Federale Prof. Catalano il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: ▪ Ahmad Fouzi Hadj, inibizione per anni 4 (quattro) e ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00);
▪ Antonio Magli, inibizione per anni 1 (uno) e ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00); ascoltato il difensore del Magli il quale, ribadito quanto già esposto nel proprio scritto difensivo, ha concluso per il proscioglimento del proprio assistito. Ritenuto, in via preliminare, che va rigettata la richiesta di differimento del presente giudizio motivata dalla pendenza del processo penale perché, per costante indirizzo giurisprudenziale, i due giudizi non sono necessariamente collegati fra di loro e possono dunque avere autonomo svolgimento; considerato che, in ordine al deposito in Lega della fidejussione bancaria falsa dell’importo di € 400.000,00 (solo apparentemente emessa dalla Banca di Roma) v’è assoluta certezza e che, pertanto, vista la posizione di Ahmad Fouzi Hadj, Presidente della Società all’epoca dei fatti, allo stesso va ascritta la piena responsabilità di quanto accaduto; ritenuto, invece, in ordine alla posizione del Sig. Antonio Magli, all’epoca dei fatti Segretario generale della Società, che non si è raggiunta in corso di giudizio alcuna convincente prova a carico in quanto: a) la qualifica societaria dello stesso lo rendeva soggetto privo di rappresentatività e di poteri; b) non v’è prova alcuna che, al momento del deposito in Lega della fidejussione bancaria, il Magli potesse essere consapevole della non veridicità del documento; c) non è stata provato in alcun modo un legame tra il soggetto che ha conseguito la falsa fidejussione e il Magli. Valutato che, alla luce di tali considerazioni, non sussistono valide ragioni per l’accoglimento del deferimento e, pertanto,il Magli va prosciolto P.Q.M. In parziale accoglimento del deferimento, irroga al Sig. Ahmad Fouzi Hadj la sanzione della inibizione per anni 4 (quattro) e ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00); proscioglie da ogni incolpazione il Sig. Antonio Magli.
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