F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58 del 17.02.2011 (173) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI GALLO (già Presidente della Società AC Venezia 1907 Srl) FRANCESCO DAL CIN (già Amministratore unico e Amministratore delegato della Società AC Venezia 1907 Srl) GIUSEPPE AUDINO (già Amministratore delegato della Società AC Venezia 1907 Srl), GIORGIO GRINFONE, CARLO MANTI E LUIGI PANETTA (già Consiglieri di amministrazione della Società AC Venezia 1907 Srl) – (Fallimento Società AC Venezia 1907 Srl) ▪ (nota N°. 2517/97 pf 05-06/SP/am/Seg del 27.10.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 58 del 17.02.2011
(173) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUIGI GALLO (già Presidente della Società AC Venezia 1907 Srl) FRANCESCO DAL CIN (già Amministratore unico e Amministratore delegato della Società AC Venezia 1907 Srl) GIUSEPPE AUDINO (già Amministratore delegato della Società AC Venezia 1907 Srl), GIORGIO GRINFONE, CARLO MANTI E LUIGI PANETTA (già Consiglieri di amministrazione della Società AC Venezia 1907 Srl) - (Fallimento Società AC Venezia 1907 Srl) ▪ (nota N°. 2517/97 pf 05-06/SP/am/Seg del 27.10.2010).
Letti gli atti; visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 27 ottobre 2010 nei confronti di:
▪ Luigi Gallo, già Presidente della AC Venezia 1907 Srl;
▪ Francesco Dal Cin, già Amministratore Unico e Amministratore Delegato della AC Venezia 1907 Srl;
▪ Giuseppe Audisio, già Amministratore Delegato della AC Venezia 1907 Srl;
▪ Giorgio Grinfone, già Consigliere di Amministrazione della AC Venezia 1907 Srl;
▪ Carlo Manti, già Consigliere di Amministrazione della AC Venezia 1907 Srl;
▪ Luigi Panetta, già Consigliere Amministrazione della AC Venezia 1907 Srl,
per l’applicazione delle norme di cui all’art. 21, commi 2 e 3, N.O.I.F. avendo i predetti ricoperto nel biennio precedente la dichiarazione di fallimento cariche sociali della AC Venezia 1907 Srl; letta la dichiarazione trasmessa dal Sig. Francesco Dal Cin del 4 febbraio 2011 con la quale comunica di aver rinunciato al tesseramento con la US Triestina Calcio e di non essere pertanto soggetto rilevante per l’ordinamento federale; stralciata preliminarmente la posizione del Sig. Giorgio Grinfone non essendo stati correttamente notificati ne’ il deferimento ne’ la convocazione per l’odierna udienza per “insufficienza dell’indirizzo del destinatario”, con conseguente inevitabile trasmissione degli atti alla Procura Federale perché provveda ad una nuova notifica dell’atto di deferimento; ascoltato il rappresentante della Procura Federale Prof. Catalano il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni determinate in relazione ai diversi tipi di responsabilità contestati:
▪ Luigi Gallo, inibizione per anni 2 (due);
▪ Francesco Dal Cin, inibizione per anni 5 (cinque);
▪ Giuseppe Audisio, inibizione per anni 2 (due);
▪ Carlo Manti, inibizione per anni 1 (uno);
▪ Luigi Panetta, inibizione per anni 1 (uno).
Preso atto che all’odierna udienza non è comparso nessuno dei soggetti deferiti; ritenuto, in via preliminare, che la dichiarazione depositata in atti dal Sig. Francesco Dal Cin non può avere alcuna rilevanza dovendosi aver riguardo ai fini della legittimazione passiva della posizione federale del soggetto deferito al momento del verificarsi dei fatti e non al momento della pronunzia successiva al deferimento; considerato che dalla documentazione in atti risulta che la Società è stata dichiarata fallita in data 23 giugno 2005 e che al momento del fallimento in effetti tutti i soggetti deferiti ricoprivano ruoli gestionali nell’ambito della AC Venezia; ritenuto, in particolare, che tutti i soggetti deferiti risultano avere assunto le rispettive cariche in data 5 maggio 2005 ad eccezione del Sig. Francesco Dal Cin che già in passato aveva ricoperto importanti ruoli nella gestione societaria, conseguentemente, anche alla luce dell’ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, le sanzioni vanno modulate in rapporto alla rilevanza della partecipazione del soggetto deferito nell’attività societaria; rilevato che in effetti le responsabilità maggiori possono essere imputate al Dal Cin, al Gallo ed all’Audisio mentre il Manti ed il Panetta appaiono aver rivestito ruoli marginali, P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:
▪ Luigi Gallo, inibizione per anni 2 (due);
▪ Francesco Dal Cin, inibizione per anni 5 (cinque);
▪ Giuseppe Audisio, inibizione per anni 2 (due);
▪ Carlo Manti, inibizione per mesi 6 (sei);
▪ Luigi Panetta, inibizione per mesi 6 (sei).
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