F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59 del 22.02.2011 (255) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DÌ: MASSIMO CELLINO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Cagliari Calcio Spa) E DELLA SOCIETÁ CAGLIARI CALCIO Spa ▪ (nota N°. 3732/22pf10- 11/SP/blp del 14.12.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59 del 22.02.2011
(255) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DÌ: MASSIMO CELLINO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Cagliari Calcio Spa) E DELLA SOCIETÁ CAGLIARI CALCIO Spa ▪ (nota N°. 3732/22pf10- 11/SP/blp del 14.12.2010).
Il deferimento Il Procuratore Federale, con provvedimento del 14.12.2010 N°. 3732/22pf10-11/SP/blp, deferiva a questa Commissione:
▪ Cellino Massimo, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Società Cagliari Calcio Spa contestandogli la violazione dell’art. 5, comma 1, CGS, per avere, mediante dichiarazioni rilasciate e pubblicate da organi di stampa e di informazione, espresso giudizi lesivi della reputazione del Sig. Campedelli Igor – Presidente della Società AC Cesena Spa, nonché di quest’ultima stessa Società;
▪ La Società Cagliari Calcio per violazione degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, CGS, per responsabilità diretta in ordine al comportamento adottato dal proprio Presidente e Legale rappresentante. Il presente deferimento traeva origine dalla richiesta del Sig. Igor Campedelli – Presidente della Società AC Cesena Spa – di autorizzazione ad adire la giurisdizione statale, in deroga alla clausola compromissoria, nei confronti del Sig. Cellino Massimo per dichiarazioni lesive dell’immagine e dell’onorabilità proprie e della Società. In particolare, il Sig. Cellino Massimo, in un’intervista rilasciata e pubblicata il giorno 18.05.2010 dal quotidiano “L’Unione Sarda” – poi riportata sul sito web www.tuttocagliari.net – aveva così dichiarato: “….Ho avuto qualche informazione. Il Cesena non paga gli stipendi a calciatori e allenatori da dicembre. Il Presidente è in vacanza da settimane alle Seychelles e la squadra è andata da Cesena a Lecce, settecentocinquanta chilometri, in pullman, pagato personalmente da Bisoli. Nonostante questa situazione il Cesena è terzo in classifica”. Peraltro, successivamente a tali dichiarazioni, non erano state pubblicate rettifiche. Inoltre, il Sig. Igor Campedelli, in sede di audizione con il collaboratore della Procura Federale, aveva depositato documentazione comprovante la non veridicità di quanto sopra affermato, nonché copia del suo comunicato di smentita pubblicato sul sito web della Società Cesena. I deferiti, nei termini assegnati, facevano pervenire congiuntamente una memoria difensiva a mezzo della quale chiedevano il proscioglimento dagli addebiti contestati eccependo che in realtà il Sig. Massimo Cellino non aveva mai pronunciate le dichiarazioni pubblicate sul citato quotidiano. In particolare, l’odierno deferito osservava che:
- In data 17.05.2010 aveva rilasciato un’intervista ad un giornalista dell’Unione Sarda;
- durante tale intervista l’odierno incolpato aveva illustrato i propositi futuri della Società Cagliari Calcio;
– terminata l’intervista, l’odierno incolpato con il citato giornalista si erano trasferiti ad una bar per consumare una bevanda ed in tale contesto lo stesso giornalista, nel corso di una conversazione in libertà, ricordava al Sig. Massimo Cellino di aver sentito nei giorni precedenti, nel corso di una trasmissione sul torneo cadetto andata in onda sull’emittente televisiva Sportitalia, che la squadra del Cesena, oltre ad avere problemi economici relativi al pagamento delle ultime mensilità, aveva affrontato la trasferta in terra salentina in pullman e le relative spese erano state anticipate dall’allenatore Bisoli a causa dell’assenza del Presidente Campedelli, il quale si trovava in vacanza;
– l’odierno incolpato aveva preso atto di queste dichiarazioni del giornalista senza in alcun modo commentarle, salvo poi vedersi attribuire la paternità di tali affermazioni sul quotidiano uscito il giorno dopo;
– per tali motivi, l’odierno incolpato, con fax del 20.05.2010, aveva richiesto al citato quotidiano - come risultava da documentazione allegata alla memoria difensiva - la rettifica e/o la smentita delle citate affermazioni;
– tale rettifica però non veniva pubblicata dal citato quotidiano;
– successivamente, il giornalista, con lettera indirizzata all’odierno incolpato, depositata in atti, chiedeva scusa e si assumeva l’intera responsabilità di quanto accaduto, così affermando: “…lei non ebbe a parlarmi delle condizioni economiche della Società Cesena Calcio, né del Presidente Campedelli, né della trasferta di Lecce…fui io a dirle che avevo sentito nei giorni precedenti, in televisione, a Sportitalia, la notizia di un Cesena in forte difficoltà economica, tanto che la trasferta di Lecce era stata affrontata in pullman e pagata da Bisoli per mancanza di liquidità…”;
– peraltro, l’odierno incolpato comunicava di aver provveduto a chiarire l’intera vicenda con il Presidente del Cesena Calcio, Sig. Campedelli, e quest’ultimo, con lettera indirizzata alla Commissione Disciplinare, alla Procura Federale ed alla Società Cagliari Calcio – allegata in atti - aveva dichiarato di ritenere chiarito l’episodio, causato dall’equivoco sopra segnalato, ritenendosi soddisfatto di quanto riferitogli dall’odierno incolpato. Alla presente riunione è comparso il difensore dei deferiti che si è riportato alla propria memoria difensiva, chiedendo il proscioglimento. Il rappresentante della Procura ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità del Sig. Cellino Massimo in ordine ai fatti a lui contestati e la conseguente sanzione di €. 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda, nonché la responsabilità diretta della Società Cagliari Calcio con la conseguente sanzione di €. 10.000,00 (Euro diecimila/00) di ammenda. I motivi della decisione. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il presente deferimento non possa trovare accoglimento. Osserva preliminarmente la Commissione che il diritto di critica e di manifestazione del pensiero, salvaguardato anche nell’ambito dell’Ordinamento sportivo, si concretizza nell’espressione di un giudizio o di un’opinione che è frutto dell’interpretazione di un fatto ovvero dell’operato altrui. Come più volte ribadito, tale diritto non è però assoluto e incontra il proprio limite nel rispetto della verità dei fatti nonché nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone, con la conseguenza che travalicano il legittimo esercizio del diritto di manifestazione del pensiero e di critica gli attacchi gratuiti e ingiustificati alla personalità ovvero alla professionalità di uno o più soggetti in alcun modo collegati a fatti reali e/o concreti, così come le contumelie e le insinuazioni, quand’anche generiche, volte al mero discredito dei destinatari. Ciò posto e venendo all’odierno procedimento, dall’esame degli atti risulta che le espressioni riportate nell’atto di deferimento - peraltro lesive della reputazione Società AC Cesena e del Presidente di quest’ultima, Sig. Igor Campedelli - non risulta sufficientemente provato che siano state effettivamente pronunciate dall’odierno incolpato, ma, anzi debbano attribuirsi ad un giornalista dell’Unione Sarda, come dichiarato da
quest’ultimo nella propria missiva del 31.05.2010 qui in atti. Peraltro, si rileva che, due giorni dopo la pubblicazione dell’articolo sul L’Unione Sarda, il Sig. Massimo Cellino inviò una comunicazione al medesimo quotidiano a mezzo della quale, oltre a ribadire di non aver mai reso quelle affermazioni durante l’intervista con il citato giornalista, chiese una rettifica e/o smentita dell’articolo precedentemente pubblicato. A ciò si aggiunga, in ogni caso e senza alcun effetto scriminante di per se, che le parti lese dalle dichiarazioni sopra riportate – ovvero la Società AC Cesena Calcio ed il suo Presidente, Sig. Igor Campedelli – con lettera inviata sia alla Procura Federale che alla Società Cagliari Calcio hanno espressamente dichiarato di aver chiarito l’equivoco con lo stesso Sig. Massimo Cellino e di non avere alcuna ulteriore doglianza e/o rivendicazione nei suoi confronti. In forza di quanto sopra, il deferimento deve pertanto essere rigettato.
Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione respinge il deferimento.
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