F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59 del 22.02.2011 (256) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA D’AMICO (Agente di calciatori) ▪ (nota N°. 3706/225pf09-10/GR/mg del 13.12.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59 del 22.02.2011
(256) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA D’AMICO (Agente di calciatori) ▪ (nota N°. 3706/225pf09-10/GR/mg del 13.12.2010).
Con provvedimento del 14 dicembre 2010 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il Sig. Andrea D’Amico per rispondere “della violazione dell’articolo 12, comma primo, del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti in relazione all’articolo 1, comma primo, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in spregio ai doveri di lealtà e buona fede cui deve essere improntato l’operato di ciascun Agente, nonché in violazione dell’obbligo di osservanza delle decisioni assunte dagli Organi della FIGC ricadente su ogni Agente, quanto quei principi di correttezza e probità sportiva che debbono improntare la condotta riferibile a qualsivoglia soggetto svolgente attività rilevante per l’Ordinamento federale, continuato, nonostante l’inibizione in precedenza ricevuta fino alla data del 19/12/09 e in occasione dello svolgimento della sessione estiva di calcio mercato per la stagione sportiva in corso, ad esercitare “di fatto” la propria attività di agente di calciatori, intrattenendosi nei locali dell’Hotel Ata di Milano, adibito al “calciomercato”, ed, in particolare, cercando di favorire una trattativa di mercato volta a consentire il trasferimento alla Reggina Calcio del calciatore Sig. Andrea Caracciolo, in tal guisa mancando di ottemperare alla decisione con la quale gli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC avevano irrogato allo stesso il richiamato provvedimento inibitorio”. Nei termini è stata depositata una memoria difensiva nell’interesse del Sig. Andrea D’Amico con la quale è stato chiesto il rigetto degli addebiti mossi dalla Procura Federale al deferito ed il suo conseguente proscioglimento. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per l’accoglimento dell’atto di deferimento e la conseguente dichiarazione di responsabilità del Sig. Andrea D’Amico con applicazione a carico dello stesso della sanzione della sospensione per mesi 18 (diciotto). I motivi della decisione Esaminati gli atti del presente procedimento e la memoria difensiva del deferito, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura Federale, la Commissione rileva e deduce come il deferimento in questione non sia oggettivamente fondato e che pertanto lo stesso non possa essere accolto. Durante la trasmissione televisiva “Speciale Calciomercato”, andata in onda in data 10 luglio 2009 su uno dei canali della piattaforma SKY, veniva mostrato un servizio video - giornalistico in cui era data riconoscere, all’interno dell’Hotel Ata di Milano ove era in corso la sessione estiva del calciomercato, la presenza del Sig. Andrea D’Amico, Agente di calciatori in quel momento sospeso dalle proprie funzioni in quanto colpito da un provvedimento di sospensione della durata di un anno a far data dal 19 dicembre 2008; l’odierno deferito era ripreso mentre colloquiava con il Sig. Gabriele Martino, Direttore Sportivo della Reggina Calcio, ed il Sig. Vincenzo Caracciolo, fratello del calciatore, Sig. Andrea Caracciolo, assistito appunto dal Sig. Andrea D’Amico. La presenza di quest’ultimo nei locali ove aveva svolgimento la sessione estiva del calciomercato veniva posta in relazione diretta con l’esistenza di una presunta trattativa di mercato volta a favorire il trasferimento del calciatore, Sig. Andrea Caracciolo, assistito appunto dal Sig. Andrea D’Amico, dal Brescia Calcio alla Reggina Calcio, con coinvolgimento nella predetta trattativa dell’agente del calciatore e del Direttore Sportivo della Società calabrese, Sig. Gabriele Martino. Tale incontro, secondo la Procura Federale, avrebbe trovato conferma, oltre che nelle predette riprese televisive, anche nelle dichiarazioni rese ai collaboratori della Procura medesima ed in alcuni articoli pubblicati su siti web dedicati al mondo del calcio. Orbene, nel caso di specie, è opportuno sottolineare come nessuna prova certa ed inoppugnabile sia rinvenibile in ordine all’esistenza, nella circostanza in oggetto, di una trattativa tra il Sig. Andrea D’Amico, in rappresentanza del calciatore, Sig. Andrea Caracciolo, ed il Sig. Gabriele Martino, in rappresentanza della Reggina Calcio, per il trasferimento del calciatore al sodalizio calabrese. D’altra parte anche la relazione stesa dal collaboratore della Procura tende ad escludere che nel caso di specie sia stato trattato il trasferimento del calciatore, Sig. Andrea Caracciolo, dal Brescia alla Reggina; pertanto l’incontro tra l’odierno deferito ed il Sig. Gabriele Martino andava considerato del tutto occasionale e privo di alcuna finalità professionale, trovandosi il Sig. D’Amico presso i locali dell’Ata Hotel di Milano a titolo esclusivamente personale e non per ragioni di natura professionale. D’altra parte questa stessa Commissione, chiamata a decidere sul deferimento elevato a carico del Sig. Gabriele Martino e della Reggina Calcio, per effetto dell’incontro (dal quale trae origine anche il presente deferimento) intervenuto tra gli stessi ed il Sig. Andrea D’Amico, con C.U. N°. 35/CND ha prosciolto i soggetti deferiti ritenendo che“complessivamente non possa dirsi provato che l’incontro fra il Martino e il soggetto inibito D’Amico sia stato effettivamente voluto e organizzato. Sembra anzi, al contrario, che il detto incontro abbia avuto effettivamente il carattere dell’occasionalità e che il conseguente breve colloquio (del cui contenuto illecito non si può allo stato avere prova certa) sia avvenuto all’insegna di una generale cordialità fra due persone che certo si conoscevano e che, probabilmente, occupandosi entrambi di calcio e, in particolare, nel contesto del “calciomercato” potrebbero forse anche aver fatto generico riferimento a trattativa in corso”. Dette argomentazioni, ovviamente, debbono valere anche nel caso di specie non potendosi avere prova inconfutabile della circostanza per cui, in occasione dell’incontro mostrato nel servizio mandato in onda su uno dei canali SKY, tra il deferito ed il Sig. Gabriele Martino fossero in atto colloqui finalizzati ad una trattativa di calciomercato. In considerazione di quanto sopra, anche alla luce dei principi costituzionali che riconoscono il diritto per ogni cittadino di muoversi liberamente e di non subire limitazioni in relazione alla propria attività relazionale, il Sig. Andrea D’Amico, nel caso di specie, non ha violato l’obbligo di osservanza della decisione restrittiva precedentemente adottata nei suoi confronti dagli organi federali. Il dispositivo Alla luce di tutto quanto sin qui esposto la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di prosciogliere dagli addebiti lui ascritti il Sig. Andrea D’Amico.
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