F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59 del 22.02.2011 (257) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CARLO PALLAVICINO (Agente di calciatori) ▪ (nota N°. 3803/380pf08-09/SP/blp del 16.12.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59 del 22.02.2011
(257) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CARLO PALLAVICINO (Agente di calciatori) ▪ (nota N°. 3803/380pf08-09/SP/blp del 16.12.2010).
Con provvedimento del 16 dicembre 2010 il Procuratore Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il Sig. Carlo Pallavicino per “rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 5, del C.G.S., nonché della violazione dell’art. 12 del Regolamento Agenti in vigore all’epoca dei fatti, condotte oggi disciplinate dall’art. 19 con particolare riferimento ai commi 3, 5 e 6 del Regolamento Agenti, per avere espresso giudizi e rilievi lesivi della reputazione di persone, Società e organismi operanti nell’ambito federale”. Nel termine consentito dalle norme procedurali è stata depositata una memoria difensiva nell’interesse del deferito con la quale è stato richiesto il proscioglimento da ogni addebito. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per l’accoglimento dell’atto di deferimento e la conseguente dichiarazione di responsabilità del Sig. Carlo Pallavicino con applicazione a carico dello stesso della sanzione dell’ammenda di € 21.000,00 (ventunomila/00). I motivi della decisione Esaminati gli atti del presente procedimento e le prove raccolte dalla Procura Federale, valutata con attenzione la memoria difensiva redatta nell’interesse del Sig. Carlo Pallavicino, la Commissione rileva e deduce come il deferimento in questione non sia oggettivamente fondato e che pertanto lo stesso debba essere respinto. In data 21 novembre 2008 sul quotidiano “L’Unità” veniva pubblicato un articolo dal titolo “Il pallone dei procuratori. Gli agenti nel calcio post Gea” nel quale venivano riportate alcune dichiarazioni rilasciate al cronista dall’Agente di calciatori, Sig. Carlo Pallavicino. Quest’ultimo dichiarava testualmente che “i giochi di forza sono rimasti pressoché immutati perché il calcio non è in grado di rinnovarsi” e tutto ciò nonostante fosse da tempo deflagrato il caso comunemente denominato “Calciopoli” con le vicende giudiziarie che avevano interessato alcuni tra i più importanti procuratori sportivi. Nell’intervista in questione il deferito, a proposito della prevalenza di alcuni Agenti di calciatori rispetto ad altri, sosteneva quanto segue: “Come avviene nella mafia, alla famiglia più potente che soccombe se ne sostituisce un’altra. Tutti speravano in un deciso rinnovamento, ma la verità è che vecchi poteri e molti personaggi del vecchio regime dominano ancora. Lo si è visto anche nel processo Gea, dove sono sfilati tanti testimoni reticenti. Un festival dell’omertà”. Il Sig. Carlo Pallavicino dichiarava inoltre che sino al momento in cui il Sig. Luciano Moggi aveva rivestito la carica della Juventus non era mai stato possibile per lui acquisire la procura di calciatori bianconeri in quanto “bandito” dal dirigente in questione. Da ultimo il Sig. Carlo Pallavicino riferiva di grandissime difficoltà soprattutto relativamente alle operazioni di mercato da svolgere all’estero, in particolare con club brasiliani o argentini, e ciò in considerazione del fatto che, a suo parere, “la cupola tende a sopravvivere” e che “tutti i club hanno il loro intermediario di riferimento in ogni paese, e per concludere un affare devi passare attraverso lui. Con buona pace dei regolamenti, che spesso questi personaggi non sono neppure iscritti ad albi professionali”. Ascoltato dalla Procura Federale l’odierno deferito confermava sostanzialmente quanto dichiarato al quotidiano “L’Unità”, seppur precisando che il proprio pensiero in alcuni punti era stato sintetizzato dal giornalista. La difesa del Sig. Carlo Pallavicino ha sostenuto la tesi per cui quest’ultimo non avrebbe “espresso giudizi lesivi nei confronti di chicchessia, tanto meno delle Istituzioni federali”, deducendo che “le dichiarazioni di Pallavicino … riguardavano il settore calcistico in generale e non la specifica istituzione federale, mai menzionata dal deferito che, invece, si è limitato a sottolineare come i personaggi coinvolti nell’inchiesta denominata “Calciopoli” e nel successivo “Processo Gea”, di fatto, pur inibiti dall’attività o sottoposti a procedimento penale, erano ancora “presenti” e operativi nel sistema”. A sostegno di quanto sopra la difesa del Sig. Pallavicino ha dedotto la circostanza per cui quest’ultimo avrebbe fatto riferimento alle istituzioni federali solamente laddove ha dichiarato che “dopo le vicende di calcio poli e cinque sessioni di calciomercato, la giustizia sportiva sembrava non avere adottato alcuna misura nei confronti degli Agenti suindicati, nonostante i provvedimenti emessi dalla giustizia penale. Tale circostanza pertanto causava una profonda sfiducia nei confronti delle istituzioni sportive”; detta circostanza, sempre secondo la difesa, sarebbe “corrispondente al vero, tanto da rientrare nell’ambito di applicabilità della scriminante prevista dall’art. 5 C.G.S.”. Le tesi difensive sin qui sinteticamente riportate debbono essere accolte in quanto le dichiarazioni del Sig. Carlo Pallavicino, nel caso di specie, contengono affermazioni neppure allusivamente riferibili alle Istituzioni Federali ma, piuttosto, direttamente riconducibili a personaggi che, a suo dire, nonostante il coinvolgimento nelle su menzionate vicende, continuavano ad operare nel mondo del calcio. Dette affermazioni, anche alla luce del momento storico in cui vennero rilasciate (novembre 2008), erano caratterizzate da un comprensibile rammarico da parte dell’odierno deferito il quale si trovava ad operare da diverse sessioni di calciomercato in una situazione di palese concorrenza sleale con chi, pur essendo rimasto coinvolto nelle vicende sopra menzionate, non aveva subito alcun provvedimento proveniente dall’interno della propria associazione. E proprio quest’ultima obiettiva circostanza, vale a dire la mancata applicazione di quanto previsto dall’art. 18, comma 4, del Regolamento Agenti FIGC vigente all’epoca dei fatti (secondo il quale, tra l’altro, il provvedimento di sospensione provvisoria doveva essere sempre disposto nei confronti dell’Agente che risultava avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi connessi alla propria attività) nei confronti di chi da anni era soggetto a procedimento penale per reati di associazione a delinquere, minacce e violenza privata, ha dato origine alle dichiarazioni del Sig. Carlo Pallavicino. Nelle cui esternazioni, si ripete, non sono ravvisabili violazioni né dello articolo 1, comma primo e quinto, del Codice di Giustizia Sportiva né dell’articolo 12 del Regolamento Agenti in vigore all’epoca dei atti. Il dispositivo Alla luce di tutto quanto sin qui esposto la Commissione Disciplinare Nazionale proscioglie il Sig. Carlo Pallavicino dal deferimento in oggetto.
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