F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59 del 22.02.2011 (265) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO PICCIOLI (Agente di calciatori) ▪ (nota N°. 4134/654pf08-09/AM/Segr del 28.12.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 59 del 22.02.2011
(265) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO PICCIOLI (Agente di calciatori) ▪ (nota N°. 4134/654pf08-09/AM/Segr del 28.12.2010).
La Commissione, letti gli atti relativi al deferimento proposto dalla Procura Federale nei confronti di Marco Piccioli, Agente dei calciatori, per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 1 e 12 comma 1 del Regolamento Agenti dei calciatori, per avere, proponendosi e qualificandosi come Agente del calciatore Daniele Martinetti, promosso rapporti tra il calciatore e la Società Catania Calcio Spa per la stipula di un contratto di prestazione sportiva, senza che gli fosse stato conferito in formale incarico e all’insaputa del Martinetti stesso, Osserva:
Fatto: in data 19.01.2009, l’Agente di calciatori Luca Pulcinelli, inviava alla Procura Federale un esposto nel quale rappresentava di aver ricevuto in data 08.01.2009, un fax dalla Società Catania Calcio Spa nel quale l’Amministratore Delegato della Società Pietro Lo Monaco chiedeva lumi circa la titolarità del mandato conferitogli dal calciatore Martinetti, assumendo che altro agente, il Sig. Marco Piccioli aveva offerto alla Società che già in precedenza si era mostrata interessata al calciatore, i servizi e le prestazioni sportive di quest’ultimo spacciandosi per suo procuratore. Il Pulcinelli allegava all’esposto copia del fax speditogli dal Lo Monaco. Le esperite indagini hanno acclarato quanto segue. Il Sig. Pietro Lo Monaco, sentito dal Procuratore Federale, riferiva di essere stato interessato al tesseramento del calciatore Daniele Martinetti per la Società Catania Calcio Spa e di aver allo scopo avuto contatti con il suo agente Sig. Luca Pulcinelli, ma che la trattative non avevano avuto buon esito. Il Lo Monaco ha altresì riferito che successivamente era stato contattato dal Sig. Marco Piccioli anch’egli agente di calciatori, che gli aveva proposto la possibilità di avere il
calciatore a condizioni molto favorevoli perché in scadenza di contratto. Interpellato sulla titolarità del mandato, il Piccioli aveva risposto di essere lui a gestire il giocatore. Il Lo Monaco riferiva di essere stato ricontattato alcuni giorni dopo dal Pulcinelli, che offriva il calciatore alle stesse favorevoli condizioni proposte dal Piccioli. Per questo motivo il Lo Monaco aveva inviato via fax con l’intento di chiarire la titolarità del mandato. Il calciatore Martinetti confermava di aver come unico agente il Sig. Pulcinelli e di non aver mai conferito al Sig. Piccioli, che aveva conosciuto solo occasionalmente ad una cena, alcun mandato. Il Sig. Marco Piccioli riferiva al Procuratore Federale, di aver conosciuto in occasione di un pranzo il Martinetti, ma di non averlo mai proposto alla Società Catania e tantomeno di essersi spacciato come suo agente. Con memoria difensiva depositata tempestivamente il Piccioli chiede il proscioglimento assumendo non esservi alcuna prova che la conversazione con il Lo Monaco fosse realmente avvenuta e che comunque non vi era prova che l’interlocutore dell’Amministratore Delegato del Catania Calcio Spa fosse proprio il Piccioli Motivi della decisione La responsabilità del Sig. Marco Piccioli appare evidente, alla luce delle dichiarazioni rese dall’Amministratore Delegato della Società Catania Calcio Spa Sig. Lo Monaco, il quale ha riferito di un contatto avuto con il Piccioli avente ad oggetto il calciatore Martinetti ed il suo possibile trasferimento a condizioni vantaggiose. Il Piccioli, ha negato il contatto con il Lo Monaco, affermando di non aver mai proposto il calciatore di cui peraltro non aveva mandato. Le argomentazioni difensive non hanno pregio, non potendosi infatti ritenere che il Lo Monaco si sia inventato il colloquio avuto con il Piccioli o che altra persona spacciandosi per il Piccioli stesso, abbia proposto il trasferimento del calciatore. Va evidenziato, peraltro che Lo Monaco, nella sua deposizione, ha riferito di conoscere bene il Piccioli perché procuratore del calciatore Terlizzi e di aver in più occasioni parlato con il medesimo. Sanzione congrua appare quella di mesi uno di squalifica ed € 3.000,00 (Euro tremila/00) di ammenda. P.Q.M. In accoglimento del deferimento irroga al Sig. Marco Piccioli la sospensione della licenza per mesi 1 (uno) e l’ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00).
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