F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60 del 24.02.2011 (219) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO MATTEINI (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società US Gavorrano Srl), ENIO BIAGETTI (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società US Gavorrano Srl), FILIPPO VETRINI (Direttore Generale e Legale Rappresentante della Società US Gavorrano Srl) E DELLA SOCIETÀ US GAVORRANO Srl ▪ (nota N°. 3330/117pf10-11/SP/pp del 30.11.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60 del 24.02.2011 (219) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO MATTEINI (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società US Gavorrano Srl), ENIO BIAGETTI (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società US Gavorrano Srl), FILIPPO VETRINI (Direttore Generale e Legale Rappresentante della Società US Gavorrano Srl) E DELLA SOCIETÀ US GAVORRANO Srl ▪ (nota N°. 3330/117pf10-11/SP/pp del 30.11.2010). Il deferimento Con provvedimento del 30.11.2010, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione i Signori Mario Matteini, Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società US Gavorrano Srl, Enio Biagetti, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società US Gavorrano Srl, Filippo Vetrini, Direttore Generale e Legale Rappresentante della Società US Gavorrano Srl e la stessa Società US Gavorrano Srl per rispondere rispettivamente: ● i Signori Mario Matteini, Enio Biagetti, Filippo Vetrini: della violazione prevista e punita dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione al criterio previsto dal Titolo II, punto 3) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/11, pubblicato sul CU N°. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver depositato presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, entro il termine del 30.6.2010, l’istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione 2010/11 in un impianto non ubicato nel proprio comune, il documento comprovante la disponibilità dell’impianto, la licenza d’uso dell’impianto e l’autorizzazione del Prefetto; ● la Società US Gavorrano Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri Rappresentanti legali. All’inizio della riunione odierna i Signori Mario Matteini, Filippo Vetrini e la Società US Gavorrano Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i Signori Mario Matteini, Filippo Vetrini e la Società US Gavorrano Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., [“pena base per il Signor Mario Matteini, sanzione della inibizione per giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a giorni 15 (quindici); pena base per il Signor Filippo Vetrini, sanzione della inibizione per giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a giorni 15 (quindici); pena base per la Società US Gavorrano Srl, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Il procedimento è proseguito per il Sig. Enio Biagetti. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura Federale ha chiesto il proscioglimento del deferito Biagetti Enio; nessuno è comparso per la parte deferita; sono pervenute a mezzo fax, nei termini di rito memorie difensive. Dalla documentazione versata in atti si evince come con deliberazione del 29.06.2010 il C.d.A. della Società US Gavorrano deliberava la nomina di un Amministratore Delegato e di un Direttore Generale, con l’attribuzione delle relative deleghe e dei rispettivi poteri. In particolare al Direttore Generale venivano attribuiti tutti i poteri della gestione sportiva della Società, conferendo allo stesso la rappresentanza della Società presso la Federazione. A ciò vi è da aggiungere che la stessa Società nelle note difensive inviate ha precisato che il Direttore Generale, appena ottenuta la promozione al campionato di seconda divisione, si è attivato presso la Federazione per ottenere delucidazioni in merito all’adeguamento delle strutture sportive. Nel caso di specie, dunque, la delega di funzioni deliberata con assemblea dei soci, attribuisce al Direttore Generale Sig. Vetrini Filippo la rappresentanza della Società nei confronti della F.I.G.C. e, pertanto, nessuna responsabilità può essere ascritta all’Amministratore Delegato Biagetti Enio al quale sono stati attributi unicamente funzioni di natura fiscale ed amministrativa. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ giorni 15 (quindici) di inibizione per i Signori Mario Matteini, Filippo Vetrini ; ▪ ammenda € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) per la Società US Gavorrano Srl; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Proscioglie Biagetti Enio da ogni addebito.
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