F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60 del 24.02.2011 (236) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO SALAROLI (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Monza Brianza 1912 Spa), MASSIMILIANO ROSSI (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società AC Monza Brianza 1912 Spa) E DELLA SOCIETÁ AC MONZA BRIANZA 1912 Spa ▪ (nota N°. 3340/119pf10-11/SP/pp del 30.11.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 60 del 24.02.2011 (236) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO SALAROLI (Presidente e Legale rappresentante della Società AC Monza Brianza 1912 Spa), MASSIMILIANO ROSSI (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società AC Monza Brianza 1912 Spa) E DELLA SOCIETÁ AC MONZA BRIANZA 1912 Spa ▪ (nota N°. 3340/119pf10-11/SP/pp del 30.11.2010). Il deferimento Con provvedimento del 30.11.2010, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione i Signori Stefano Salaroli, Presidente e Legale Rappresentante della Società Monza Brianza 1912 Spa, Massimiliano Rossi, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società Monza Brianza 1912 Spa e la stessa Società Monza Brianza 1912 Spa per rispondere rispettivamente: ● i Signori Stefano Salaroli e Massimiliano Rossi: della violazione prevista e punita dall’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione al criterio previsto dal Titolo II, punto 3) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/11, pubblicato sul CU N°. 117/A del 25 maggio 2010, per non aver depositato presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, entro il termine del 30.6.2010, l’istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione 2010/11 in un impianto non ubicato nel proprio comune, il documento comprovante la disponibilità dell’impianto, la licenza d’uso dell’impianto e l’autorizzazione del Prefetto; ● la Società Monza Brianza 1912 Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri Rappresentanti legali. All’inizio della riunione odierna la Società Monza Brianza 1912 Spa, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la Società Monza Brianza 1912 Spa, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, C.G.S., [“pena base per la Società Monza Brianza 1912 Spa, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. a € 6.700,00 (Euro seimilasettecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Il procedimento è proseguito per i Signori Stefano Salaroli e Massimiliano Rossi. Alla riunione del 24.2.2011, la Procura Federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) ciascuno per i Signori Stefano Salaroli e Massimiliano Rossi; nessuno è comparso per le parti deferite, né sono pervenute difese. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento conferma che la AC Monza Brianza 1912 Spa non ha rispettato il termine stabilito dall’art. 2, Titolo II, del Sistema Licenze Nazionali 2010/2011, avendo la stessa depositato la licenza d’uso dell’impianto sportivo il 6.7.2010, in luogo del termine previsto del 30.6.2010. La Società deferita, invero, ha asserito di essersi comportata con diligenza, avviando tempestivamente l’iter per la richiesta della licenza d’uso dell’impianto. Tuttavia, va accolto il deferimento della Procura Federale e, stante il comportamento delineato dalla Società AC Monza Brianza 1912 Spa, va applicata la sanzione della inibizione per i Signori Stefano Salaroli e Massimiliano Rossi. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 6.700,00 (Euro seimilasettecento/00) alla Società AC Monza Brianza 1912 Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta. Infligge la sanzione dell’inibizione di giorni 30 (trenta) ciascuno ai Signori Stefano Salaroli e Massimiliano Rossi.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it