F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 61 del 24.02.2011 (211) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE TRAPANI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Paganese Calcio 1926 Srl) E DELLA SOCIETA’ PAGANESE CALCIO 1926 Srl (nota n. 3325/105pf10-11/SP/mg del 30.11.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 61 del 24.02.2011 (211) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE TRAPANI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Paganese Calcio 1926 Srl) E DELLA SOCIETA’ PAGANESE CALCIO 1926 Srl (nota n. 3325/105pf10-11/SP/mg del 30.11.2010). Con provvedimento del 30.11.2010, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione il Sig. Raffaele Trapani (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Paganese Calcio 1926 Srl) e la Società Paganese Calcio 1926 Srl, per rispondere rispettivamente: ● i primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione al punto 7) del Titolo III – Criteri sportivi ed Organizzativi – di cui al CU n. 117/A del 25.5.2010, per non aver osservato i termini stabiliti dal citato Comunicato Ufficiale (30 giugno 2010), per il deposito della documentazione finalizzata all’ottenimento della Licenza Nazionale di cui al punto n. 7 del Titolo III (Criteri sportivi ed Organizzativi) ed in particolare risulta mancante l’atto di nomina del soggetto indicato quale Dirigente Responsabile della Gestione; ● la Società Paganese per la violazione di cui all’articolo 4, comma 1, del CGS in relazione al comportamento ascritto al proprio legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna il Sig. Raffaele Trapani e la Società Paganese Calcio 1926 Srl, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 del CGS In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Raffaele Trapani e la Società Paganese, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, [“pena base per il Signor Raffaele Trapani, sanzione della inibizione per giorni 30, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 14 di inibizione; pena base per la Società Paganese Calcio, sanzione dell’ammenda di € 10.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 e 24 del CGS a € 4.500,00;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;visto l’art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione per giorni 14 (quattordici) al Sig. Raffaele Trapani; ammenda di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) alla Società Paganese Calcio 1926 Srl; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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