F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 61 del 24.02.2011 (223) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO MORACE (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Trapani Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ TRAPANI CALCIO Srl (nota n. 3350/304pf10-11/SP/gb del 30.11.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 61 del 24.02.2011
(223) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO MORACE (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Trapani Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ TRAPANI CALCIO Srl (nota n. 3350/304pf10-11/SP/gb del 30.11.2010).
Con provvedimento del 30.11.2010, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione il Sig. Vittorio Morace (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Trapani Calcio Srl) e la Società Trapani Calcio Srl, per rispondere rispettivamente:
● i primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del CGS, in relazione al Titolo III – Criteri sportivi ed Organizzativi –, punto 7), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011,pubblicato con CU n. 117/A del 25.5.2010, per aver depositato, presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi, entro il termine del 30.9.2010 la scheda informativa riguardante il Dirigente responsabile della gestione della Società (modulo 7) non corredata dai documenti relativi alla nomina del soggetto indicato;
● la Società Trapani Calcio Srl per responsabilità diretta, ai sensi dell’art 4, comma 1, del CGS per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante. All’inizio della riunione odierna il Sig. Vittorio Morace e la Società Trapani Calcio, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 del CGS In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Vittorio Morace e la Soc. Trapani Calcio, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, [“pena base per il Signor Vittorio Morace, sanzione della inibizione per giorni 45, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 20 di inibizione; pena base per la Società Trapani Calcio Srl, sanzione dell’ammenda di € 20.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 e 24 del CGS a € 8.888.88;]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione per giorni 20 (venti) al Sig. Vittorio Morace; ammenda di € 8.888,88 (ottomilaottocentoottantotto/88) alla Società Trapani Calcio Srl; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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