F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 61 del 24.02.2011 (242) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO CIACCIA (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. AS Atletico Roma FC Srl), DAVIDE CIACCIA (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Soc. AS Atletico Roma FC Srl) E DELLA SOCIETA’ AS ATLETICO ROMA FC Srl (nota n. 3342/121pf10-11/SP/pp del 30.11.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 61 del 24.02.2011 (242) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO CIACCIA (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. AS Atletico Roma FC Srl), DAVIDE CIACCIA (Amministratore Delegato e Legale rappresentante della Soc. AS Atletico Roma FC Srl) E DELLA SOCIETA’ AS ATLETICO ROMA FC Srl (nota n. 3342/121pf10-11/SP/pp del 30.11.2010). Il deferimento Con provvedimento del 30 novembre 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione i Sigg.ri Mario e Davide Ciaccia, rispettivamente il primo Presidente del consiglio d’amministrazione, ed il secondo amministratore delegato della AS Atletico Roma FC srl, per rispondere entrambi della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del CGS, (principi di lealtà, correttezza e probità sportiva) in relazione al criterio previsto dal Titolo II, punto2), del sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con C.U. n°117/A del 25.5.2010, per non aver depositato presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, entro il termine del 30.6.2010, la licenza d’uso o di esercizio dell’impianto; e la Società AS Atletico Roma FC Srl ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per il comportamento ascritto ai propri legali rappresentanti. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità delle parti deferite e l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 5.00,00 per entrambi i legali rappresentante nonché l’ammenda di € 10.000,00 per la Società. Per le parti deferite è comparso il difensore, che si è riportato integralmente alla memoria difensiva, che hanno fatto pervenire nei termini stabiliti, con la quale hanno chiesto il proscioglimento. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue. Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati, nonché dalla documentazione prodotta in allegato alla predetta memoria difensiva, emerge che l’odierna Società deferita, per mezzo del proprio legale rappresentante, già in data 17 giugno 2010 e successivamente in data 24 giugno 2010 (cfr. fax in atti) inoltravano presso gli uffici competenti formale richiesta di autorizzazione all’uso dello Stadio Flaminio, per la stagione sportiva “2010/2011, per ogni buon conto sempre in data 24 giugno 2010, l’Atletico Roma, inviava presso la Lega di appartenenza una comunicazione, con la quale portava a conoscenza la predetta Lega Italiana Calcio Professionistico degli adempimenti inoltrati tempestivamente presso il Comune di Roma già in data 17 giugno 2010, declinando ogni responsabilità per eventuali ritardi da parte dell’Ente erogante; infatti nonostante le rassicurazioni verbali la Società deferita (indipendentemente dalla sua volontà) era costretta a presentare una terza istanza, presso gli stessi Uffici in data 1 luglio 2010 per ottenere solo in data 5 luglio l’autorizzazione in questione. Alla luce delle argomentazioni dedotte e provate documentalmente, appare del tutto evidente che le parti deferite hanno posto in essere tutti gli adempimenti formali e sostanziali richiesti dalla vigente normativa e che pertanto il mancato rispetto del termine imposto dalla Federazione non è imputabile ai medesimi deferiti, in quanto l’ente competente (Comune di Roma) al rilascio della licenza in questione vi ha provveduto solo in data 5 luglio 2010. Pertanto non possono essere attribuite responsabilità ai deferiti trattandosi di ritardo dovuto alla necessità di rispettare il burocratico iter procedurale dettato ed imposto dalla Pubblica Amministrazione de qua. Il dispositivo Per tali motivi, rigetta il deferimento e proscioglie i soggetti indicati in epigrafe
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