F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 61 del 24.02.2011 (246) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO CRISCI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. FC Pro Vasto Srl) E DELLA SOCIETA’ FC PRO VASTO Srl (nota n. 3398/120pf10-11/SP/pp dell’1.12.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 61 del 24.02.2011 (246) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DOMENICO CRISCI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. FC Pro Vasto Srl) E DELLA SOCIETA’ FC PRO VASTO Srl (nota n. 3398/120pf10-11/SP/pp dell’1.12.2010). La Commissione Criteri Infrastrutturali presso la FIGC con nota del 30 luglio 2010 portava a conoscenza della Procura Federale che la società F.C. Pro Vasto Srl aveva depositato in data 2 luglio 2010 la licenza d’uso o di esercizio dell’impianto di cui al Titolo II Criteri Infrastrutturali punto 2 del Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, mancando così di rispettare il termine del 30 giugno 2010, ivi fissato per l’adempimento di tale incombente. Nella nota suddetta si dava atto che il fatto era stato accertato dalla Commissione nella riunione del 14 luglio 2010. Ciò posto, la Procura Federale, con atto del 1° dicembre 2010, considerata la sussistenza dell’inadempimento ed evidenziato che la società F.C. Pro Vasto Srl. non era stata ammessa al campionato di Prima Divisione stagione sportiva 2010/2011 a causa della mancata concessione della Licenza Nazionale afferente la medesima stagione sportiva, deferiva a questa Commissione il sig. Domenico Crisci, Amministratore Unico e legale rappresentante della società F.C. Pro Vasto Srl e la stessa società FC Pro Vasto Srl per rispondere il primo della violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS in relazione al criterio previsto dal Titolo II punto 2 del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici 2010/2011 (mancato deposito presso la Commissione Criteri Infrastrutturali entro il 30 giugno 2010 della licenza d’uso o di esercizio dell’impianto), la seconda della responsabilità diretta derivatale dall’art. 4 comma 1 CGS stante l’addebito mosso al proprio legale rappresentante. All’udienza odierna, la Procura Federale, illustrato il motivo del deferimento, ha chiesto la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 per il sig. Domenico Crisci, nonchè l’ammenda di € 10.000,00 per la società FC Pro Vasto Srl. I deferiti non hanno presentato memorie, né sono comparsi in udienza. Il deferimento è fondato. Risulta dagli atti del procedimento che la società FC Pro Vasto srl. aveva depositato la licenza d’uso di che trattasi (consistita nella autorizzazione rilasciata dal Municipio della Città di Vasto all’uso dello Stadio Aragona) in data 2 luglio 2010 (certificata dal timbro apposto su tale autorizzazione dalla Commissione Criteri Infrastrutturali), senza con ciò rispettare il termine del 30 giugno 2010, fissato dal Titolo II comma uno punto 2 dei Criteri Infrastrutturali, avente natura perentoria. Tanto è vero che il Consiglio Federale, con il provvedimento pubblicato sul C.U. n. 16/A del 16 luglio 2010, non aveva ammesso la società al campionato di competenza (Lega Pro – Seconda Divisione) stante la non concessione della Licenza Nazionale, invero causata non solo per l’oggetto del presente deferimento, ma anche per altre inosservanze della società rispetto ai criteri legali ed economici – finanziari. Poiché l’inosservanza del termine del 30 giugno 2010 comporta per la società inadempiente (di Seconda Divisione) l’ammenda non inferiore ad € 10.000,00, e per il dirigente quella dell’ammenda di € 5.000,00. P.Q.M. Infligge al sig. Domenico Crisci l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00) ed alla società FC Pro Vasto Srl. l’ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).
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