F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62 del 02.03.2011 (286) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NICOLA NERI (Presidente della Società Pol. Adrano Calcio Onlus) E DELLA SOCIETÀ POL. ADRANO CALCIO ONLUS ▪ (nota N°. 44481389pf09-10/SP/dl dell’11.1.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62 del 02.03.2011 (286) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NICOLA NERI (Presidente della Società Pol. Adrano Calcio Onlus) E DELLA SOCIETÀ POL. ADRANO CALCIO ONLUS ▪ (nota N°. 44481389pf09-10/SP/dl dell’11.1.2011). La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale Avv. Dario Perugini, che ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di mesi 6 (sei) in danno del Sig. Nicola Neri e dell’ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00) oltre a 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nella prima stagione sportiva utile ai fini della partecipazione a campionati di competenza, in danno della Società Polisportiva Calcio Adrano Onlus; nessuno è comparso per le parti deferite; osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Sig. Nicola Neri Presidente all’epoca dei fatti della Società Pol. Adrano Onlus e quest’ultima Società (di seguito detta la “Società”), per rispondere, rispettivamente: il Signor Neri della violazione di cui all’art.1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 94 ter, comma 11 e 12, delle N.O.I.F., e in riferimento a quanto previsto dall’art. 8, commi 9 e 15 del CGS, per non aver ottemperato all’obbligo di adempimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera della CAE; la Società, ai sensi dell’art.4, comma 1, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio presidente. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze ascritte al Signor Neri risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto, nei termini normativamente fissati, al pagamento di quanto statuito dalla Commissione Accordi Economici prot. 59/Cae del 23 febbraio 2010 in favore del calciatore D’Angelo Angelo. In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina le seguenti sanzioni: al Signor Neri Nicola, l’inibizione di mesi 6 (sei); alla Società Polisportiva Calcio Adrano Onlus, la penalizzazione di punti 3 (tre) da scontarsi nella prima stagione sportiva utile ai fini della partecipazione a campionati di competenza.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it