F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62 del 02.03.2011 (290) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA TRENTIN (Dirigente della Società ASD Finplanet Fiumicino C5) E DELLA SOCIETÀ ASD FINPLANET FIUMICINO C5 ▪ (nota N°. 4609/1491pf09-10/AM/ma del 18.1.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62 del 02.03.2011 (290) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA TRENTIN (Dirigente della Società ASD Finplanet Fiumicino C5) E DELLA SOCIETÀ ASD FINPLANET FIUMICINO C5 ▪ (nota N°. 4609/1491pf09-10/AM/ma del 18.1.2011). Con provvedimento del 18.1.2011, Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Sig. Andrea Trentin, all’epoca dei fatti dirigente della Società ADS Finplanet Fiumicino, e quest’ultima Società (di seguito detta la “Società”), per rispondere, rispettivamente: ● il Signor Trentin, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., per aver aggredito verbalmente e fisicamente, ancor prima dell’inizio della gara ASD Finplanet Fiumicino C5 - ASD Sport Five Putignano del 10.4.2010, il calciatore della squadra ospite Marcos Bernardi; ● la Società, per rispondere oggettivamente dei fatti ascrivibili al dirigente Andrea Trentin, per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., nonché direttamente della violazione dell’art. 12, comma 5 CGS, e della violazione dell’art. 62, comma 1, NOIF. All’inizio della riunione odierna la Società ADS Finplanet Fiumicino C5, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento la Società ADS Finplanet Fiumicino C5, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., [“pena base per la Società ADS Finplanet Fiumicino C5, sanzione della ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a € 1.400,00 (Euro millequattrocento/00);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione della sanzioni dell’ ammenda € 1.400,00 (Euro millequattrocento/00) per la Società ADS Finplanet Fiumicino C5; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” Il Procedimento è proseguito per il Sig. Andrea Trentin. All’odierna riunione la Procura Federale ha chiesto irrogarsi la sanzione dell’inibizione di anni 1 (uno) per il Sig. Andrea Trentin; nessuno è presente per la parte deferita. Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze ascritte al Signor Trentin risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente quanto descritto nel deferimento. In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina 1 (uno) anno di inibizione al Sig. Trentin Andrea;
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