F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62 del 02.03.2011 (296) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO VELTRONI (Presidente e Legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) E DELLA SOCIETÀ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl ▪ (nota N°. 5009/458pf10-11/SP/blp del 26.1.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62 del 02.03.2011
(296) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO VELTRONI (Presidente e Legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl) E DELLA SOCIETÀ US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl ▪ (nota N°. 5009/458pf10-11/SP/blp del 26.1.2011).
Con provvedimento del 26.1.2011, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione il Signor Giorgio Veltroni, Presidente e Legale Rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl e la stessa Società US Alessandria Calcio 1912 Srl per rispondere rispettivamente:
● il Sig. Giorgio Veltroni della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1, in relazione all’art. 10, comma 3 del C.G.S. e all’art. 90, comma 2 delle N.O.I.F., per non aver depositato il prospetto R/I con l’indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 30 settembre 2010, come prescritto dalle Norme federali;
● la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Presidente e Rappresentante Legale. All’inizio della riunione odierna il Signor Giorgio Veltroni e la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Signor Giorgio Veltroni e la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., [“pena base per il Signor Giorgio Veltroni, sanzione della inibizione per mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a giorni 27 (ventisette); pena base per la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento /00);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ giorni 27 (ventisette) di inibizione per il Signor Giorgio Veltroni;
▪ ammenda € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) per la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl;
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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