F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62 del 02.03.2011 (297) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DÌ: GIUSEPPE CARNEVALE (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) FRANCESCO IANNUCCI (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) E DELLA SOCIETÁ COSENZA CALCIO 1914 Srl ▪ (nota N°. 5012/460pf10-11/SP/blp del 26.1.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62 del 02.03.2011
(297) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DÌ: GIUSEPPE CARNEVALE (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) FRANCESCO IANNUCCI (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl) E DELLA SOCIETÁ COSENZA CALCIO 1914 Srl ▪ (nota N°. 5012/460pf10-11/SP/blp del 26.1.2011).
Il deferimento . Con provvedimento del 26 gennaio 2011, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Carnevale Giuseppe, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl ed il Sig. Iannucci Francesco, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società Cosenza Calcio 1914 Srl, nonché la Società Cosenza Calcio 1914 Srl per rispondere:
● i primi, della violazione di cui all'art. 85, lett. C), par. VI), punto 1), in relazione all'art.10, comma 3 del C.G.S. e all'art. 90, comma 2 delle N.O.I.F., per non aver depositato il prospetto R/I con l'indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento, calcolato sulla base della situazione contabile al 30 settembre 2010, come prescritto dalle norme federali in materia.
● la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta ai propri Legali Rappresentanti. All’inizio della riunione odierna i Signori Giuseppe Carnevale, Francesco Iannucci e la Società Cosenza Calcio 1914 Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento i Signori Giuseppe Carnevale, Francesco Iannucci e la Società Cosenza Calcio 1914 Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., [“pena base per il Signor Giuseppe Carnevale, sanzione della inibizione per mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a giorni 27 (ventisette); pena base per il Signor Francesco Iannucci, sanzione della inibizione per mesi 2 (due), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a giorni 27 (ventisette); pena base per la Società Cosenza Calcio 1914 Srl, sanzione della ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, co. 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ inibizione di giorni 27 (ventisette) ciascuno per i Signori Giuseppe Carnevale e Francesco Iannucci;
▪ ammenda € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento /00) per la Società Cosenza Calcio 1914 Srl;
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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