F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62 del 02.03.2011 (288) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DÌ: ANDREA GHIOTTO (all’epoca dei fatti Presidente della Società Arzignano Grifo C5, ora ASD Arzignano Futsal) E DELLA SOCIETÁ ARZIGNANO GRIFO C5, ora ASD ARZIGNANO FUTSAL ▪ (nota N°. 4615/1703pf09-10/AM/ma del 18.1.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62 del 02.03.2011
(288) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DÌ: ANDREA GHIOTTO (all’epoca dei fatti Presidente della Società Arzignano Grifo C5, ora ASD Arzignano Futsal) E DELLA SOCIETÁ ARZIGNANO GRIFO C5, ora ASD ARZIGNANO FUTSAL ▪ (nota N°. 4615/1703pf09-10/AM/ma del 18.1.2011).
La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale Avv. Dario Perugini, che ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di mesi 1 (uno) in danno del Sig. Ghiotto Andrea e dell’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) in danno della Società Arzignano Grifo C5, ora ASD Arzignano Futsal; nessuno è comparso per le parti deferite; osserva quanto segue.
Il deferimento
Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il Sig. Andrea Ghiotto Presidente all’epoca dei fatti della Società Arzignano Grifo C5, ora ASD Arzignano Futsal e quest’ultima Società (di seguito detta la “Società”), per rispondere, rispettivamente:
● il Signor Ghiotto della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS per non aver preso parte con una propria squadra al campionato “Under 21” di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1988 in poi, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 febbraio 2010, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle NOIF come disposto dal Comunicato Ufficiale N°. 1 della LND del 1° luglio 2009 e dal Comunicato Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque N°.1 del 3 luglio 2009;
● la Società, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1 del CGS, per la violazione ascritta al proprio presidente.
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto. Le circostanze ascritte al Signor Ghiotto risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente quanto descritto nel deferimento. In merito alla sanzione, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale.
Il dispositivo
La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l’effetto, commina le seguenti sanzioni:
al Sig. Ghiotto Andrea, l’inibizione di mesi 1 (uno);
alla Società Arzignano Grifo C5, ora ASD Arzignano Futsal, l’ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).
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