F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62 del 02.03.2011 (295) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SANTAGUIDA (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società FC Catanzaro Spa) E DELLA SOCIETÀ FC CATANZARO Spa ▪ (nota N°. 5011/459pf10- 11/SP/blp del 26.1.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62 del 02.03.2011 (295) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SANTAGUIDA (Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società FC Catanzaro Spa) E DELLA SOCIETÀ FC CATANZARO Spa ▪ (nota N°. 5011/459pf10- 11/SP/blp del 26.1.2011). Visti gli atti; Letto il deferimento disposto in data 26 gennaio 2011 nei confronti di: ● Giuseppe Santaguida, Amministratore unico e Legale Rappresentante della Società F.C. Catanzaro Spa per violazione di cui all’art. 85, lett. C) par. VI), punto 1), in relazione all’art. 10, comma 3, CGS e all’art. 90, comma 2, NOIF per non aver depositato il prospetto Ricavi/Indebitamenti con l’indicazione del relativo rapporto tra le due voci, calcolato sulla base della situazione contabile al 30 settembre 2010, come prescritto dalle norme federali in materia; ● Società FC Catanzaro Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1,CGS per la condotta ascritta al proprio Legale Rappresentante Rilevato che nessuno è comparso per i soggetti deferiti, ne’ è stata depositata alcuna memoria difensiva; ascoltato il rappresentante della Procura Federale Avv. Dario Perugini il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Giuseppe Santaguida, ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la Società FC Catanzaro Spa; considerato che l’accertamento effettuato dalla Co.Vi.So.C. in ordine all’omesso deposito del citato prospetto risulta confermato e non è stato in alcun modo contraddetto dai soggetti deferiti; acclarata, conseguentemente, la responsabilità dei soggetti deferiti, P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: ▪ inibizione di mesi 2 (due) per il Sig. Giuseppe Santaguida; ▪ ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) per la Società FC Catanzaro Spa.
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