F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62 del 02.03.2011 (299) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MIO (Presidente e Legale Rappresentante della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl) E DELLA SOCIETÀ CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA ▪ (nota N°. 4914/031pf10-11/AM/ma del 24.1.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 62 del 02.03.2011 (299) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO MIO (Presidente e Legale Rappresentante della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl) E DELLA SOCIETÀ CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA ▪ (nota N°. 4914/031pf10-11/AM/ma del 24.1.2011). Con provvedimento del 24.1.2011, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione il Signor Francesco Mio, Presidente e Legale Rappresentante della Società Calcio Portogruaro Summaga e la stessa Società Portogruaro Summaga per rispondere rispettivamente: ● il Sig. Francesco Mio, della violazione prevista e punita dall’artt. 1, comma 1 e 8, comma 15 del C.G.S., per non aver provveduto entro i termini di rito stabiliti al pagamento delle somme accertate con decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 12.3.2010; ● la Società Calcio Portogruaro Summaga, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio Presidente e Rappresentante legale. All’inizio della riunione odierna il Signor Francesco Mio e la Società Calcio Portogruaro Summaga, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Signor Francesco Mio e la Società Calcio Portogruaro Summaga, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., [“pena base per il Signor Francesco Mio, sanzione della inibizione per mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società Calcio Portogruaro Summaga, sanzione della ammenda di € 12.000,00 (Euro dodicimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. a € 5.600,00 (Euro cinquemilaseicento/00);]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2 C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ giorni 40 (quaranta) di inibizione per il Signor Francesco Mio; ▪ ammenda € 5.600,00 (Euro cinquemilaseicento/00) per la Società Calcio Portogruaro Summaga; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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