F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63 del 07.03.2011 (311) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DIEGO BRAGATO (all’epoca dei fatti appartenente alla Delegazione Provinciale FIGC di Gorizia) ▪ (nota N°. 5003/1690pf09-10/AM/ma del 26.1.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63 del 07.03.2011 (311) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DIEGO BRAGATO (all’epoca dei fatti appartenente alla Delegazione Provinciale FIGC di Gorizia) ▪ (nota N°. 5003/1690pf09-10/AM/ma del 26.1.2011). Con provvedimento del 26 gennaio 2011 la Procura Federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il Sig. Diego Bragato, all’epoca dei fatti appartenente alla Delegazione Provinciale della F.I.G.C. di Gorizia, per rispondere della violazione dell’articolo 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 11, comma 1, “per avere offeso persone di lingua slovena apostrofandoli con l’espressione “bastardi”, ponendo in essere una condotta discriminatoria comportante insulto per motivi di razza, nazionalità, origine territoriale o etnica”. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità del deferito, con la conseguente applicazione della sanzione di inibizione per mesi 6 (sei); nessuno è comparso per la parte deferita. I motivi della decisione Esaminati gli atti del presente procedimento disciplinare, valutate le prove raccolte e prodotte dalla Procura Federale, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento. Con esposto del 21 aprile 2010 la ASD Mladost, a firma del proprio Presidente, Sig. Pahor Ivan, rendeva noto al Comitato Regionale della F.I.G.C. del Friuli Venezia Giulia che un rappresentante della F.I.G.C., in occasione della gara Mladost – Poggio tenutasi in data 18 aprile 2010, aveva proferito offese di natura razziale (“stai zitta bastarda”) a una ragazza di lingua slovena presente alla gara. Dalle indagini espletate dalla Procura Federale è emersa la circostanza per cui a proferire il sopra riportato insulto era stato il Sig. Diego Bragato, all’epoca dei fatti componente della delegazione provinciale della F.I.G.C. di Gorizia. Quanto oggetto dell’esposto della ASD Mladost è stato confermato nella sostanza, anche se con sfumature leggermente diverse, da diverse persone che erano presenti in loco e che sono state ascoltate dalla Procura Federale. Lo stesso Sig. Diego Bragato, ascoltato dalla Procura in data 21 luglio 2010, ha confermato di avere usato il termine “bastardi” con riferimento a persone che si trovavano a lui vicine; tale espressione sarebbe stata usata - a suo dire - in risposta a una provocazione verbale in precedenza ricevuta dallo stesso deferito. Alla luce dei documenti in atti e delle prove raccolte dalla Procura Federale è ampiamente dimostrato come il Sig. Diego Bragato abbia usato nell’occasione in oggetto l’espressione “bastardi”, indirizzandola a persone di lingua slovena che si trovavano nelle sue vicinanze. Sanzioni eque, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per questi motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge al Sig. Diego Bragato la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei).
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