F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63 del 07.03.2011 (316) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO GALIGANI (Presidente e Legale Rappresentante p.t. della Società FB Brindisi 1912 rl) E DELLA SOCIETÁ FB BRINDISI 1912 Srl ▪ (nota N°. 5426/772pf10-11/SP/blp del 10.2.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63 del 07.03.2011 (316) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VITTORIO GALIGANI (Presidente e Legale Rappresentante p.t. della Società FB Brindisi 1912 rl) E DELLA SOCIETÁ FB BRINDISI 1912 Srl ▪ (nota N°. 5426/772pf10-11/SP/blp del 10.2.2011). A seguito di segnalazione effettuata con nota del 28/01/2011 dalla Co.Vi.Soc., il Procuratore Federale ha rilevato a carico della Società sportiva FB Brindisi 1912 Srl la responsabilità disciplinare per mancato perfezionamento dell'adempimento di cui all'art. 85, lett C), paragrafo V, N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. e all'art. 90, comma 2, N.O.I.F. Di qui, dunque, il procedimento disciplinare attivato nei riguardi della Società, deferita a titolo di responsabilità diretta (art. 4, comma 1, C.G.S.), per le violazioni ascritte (meglio individuate in seno all'atto di deferimento), in particolare, al Sig. Vittorio Galigani, Presidente e legale rappresentante pro-tempore, parimenti sottoposto a procedimento disciplinare. All’inizio della riunione odierna il Signor Vittorio Galigani e la Società FB Brindisi 1912 Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento il Signor Vittorio Galigani e la Società FB Brindisi 1912 Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S. [“pena base per il Sig. Vittorio Galigani, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a mesi 3 (tre); pena base per la Società FB Brindisi 1912 Srl, sanzioni dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) oltre alla penalizzazione di punti 1 (uno), diminuita ai sensi dell’art. 23 C.G.S. a € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), oltre alla penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; isto l’art. 23, comma 1 C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre) al Signor Vittorio Galigani. ▪ ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) e penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica generale, da scontarsi nella corrente stagione sportiva per la Società FB Brindisi 1912 Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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