F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63 del 07.03.2011 (317) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MANOLO BUCCI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società US Pergocrema 1932 Srl), FABRIZIO TALONE (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante p.t. della Società US Pergocrema 1932 Srl), NICOLA PIERRO (Presidente del Collegio Sindacale della Società US Pergocrema 1932 Srl) E DELLA SOCIETÀ US PERGOCREMA 1932 Srl ▪ (N°. 5419/773pf10-11/SP/blp del 10.2.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 63 del 07.03.2011 (317) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MANOLO BUCCI (Presidente e Legale rappresentante p.t. della Società US Pergocrema 1932 Srl), FABRIZIO TALONE (Amministratore Delegato e Legale Rappresentante p.t. della Società US Pergocrema 1932 Srl), NICOLA PIERRO (Presidente del Collegio Sindacale della Società US Pergocrema 1932 Srl) E DELLA SOCIETÀ US PERGOCREMA 1932 Srl ▪ (N°. 5419/773pf10-11/SP/blp del 10.2.2011). Con provvedimento del 10.2.2011 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione: ● il Sig. Manolo Bucci, Presidente e legale rappresentante della Società US Pergocrema 1932 Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. c), par. v), N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S. e 90, comma 2, N.O.I.F. per la mancata attestazione agli Organi federali competenti dell’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale, nonché della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, C.G.S., per aver prodotto alla Co.Vi.Soc. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veritiera nella parte in cui si attestava l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale; ● il Sig. Fabrizio Talone, Amministratore delegato e legale rappresentante della Società US Pergocrema 1932 Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. c), par. v), N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S. e 90, comma 2, N.O.I.F. per la mancata attestazione agli Organi federali competenti dell’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale, ● il Sig. Nicola Pierro, Presidente del Collegio sindacale della Società US Pergocrema 1932 Srl, per rispondere della violazione prevista e punita dall’art. 8, comma 1, C.G.S., per aver prodotto alla Co.Vi.Soc. in data 15.11.2010 una dichiarazione non veritiera nella parte in cui si attestava l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di settembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale; ● la Società US Pergocrema 1932 Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. per l’operato dei propri legali rappresentanti e del Presidente del Collegio sindacale. In data 1.3.2011 tutti i deferiti hanno trasmesso memorie difensive contestando gli addebiti sollevati nell’atto di deferimento e concludendo, in primo luogo, per il proscioglimento e, in subordine e limitatamente alla contestazione relativa alla mancata attestazione dei versamenti delle ritenute, per l’applicazione della sanzione minima, anche alla luce del disposto di cui all’art. 24 C.G.S. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto l’affermazione della responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle sanzioni di mesi 5 (cinque) di inibizione per il Sig. Bucci, mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Talone e mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Pierro, nonché la sanzione di 1 (uno) punto penalizzazione e dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) per la Società. E’ altresì comparso il rappresentante dei deferiti che ha ulteriormente illustrato le ragioni per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Risulta agli atti del procedimento che con comunicazione depositata in data 15.11.2010 presso la Segreteria Tecnica Co.Vi.Soc., sottoscritta dal legale rappresentante della Società e dal Presidente del Collegio Sindacale, la Società US Pergocrema 1932 Srl dichiarava all’Organo federale preposto che a tale data la Società aveva “effettuato tutti i pagamenti degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati dalla competente Lega, per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010” e che la stessa Società aveva “effettuato, altresì, tutti i versamenti delle ritenute Irpef, dei contributi Enlpals e Fondo Fine Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti per le medesime mensilità”. Risulta altresì agli atti che il successivo controllo effettuato dalla Co.Vi.Soc. attestava che la Società deferita aveva provveduto ad effettuare il versamento delle ritenute IRPEF per le mensilità di settembre 2010 solo in data 16.12.2010 (memorandum riepilogativo in atti). Ad avviso della Commissione, dunque, emerge con evidenza la falsità ideologica della comunicazione della società deferita all’Organo di controllo poiché in essa si attesta l’avvenuto versamento delle ritenute per le mensilità di settembre 2010 in realtà effettuato solo il mese successivo alla comunicazione medesima. A nulla rilevano le considerazioni difensive sul punto, atteso l’inequivocabile tenore letterale della dichiarazione inoltrata alla Co.Vi.Soc., sopra integralmente riportata e relativa, all’evidenza, a tutte le mensilità ivi menzionate, comprensive pertanto anche del mese di settembre 2010. Tale condotta risulta pienamente sussumibile nella fattispecie di illecito amministrativo ex art. 8, comma 1, C.G.S., contestata ai Signori Bucci e Pierro, materiali sottoscrittori della dichiarazione, avendo la falsificazione ideologica dagli stessi commessa colpito un documento richiesto dalla normativa federale in materia gestionale ed economica. Risulta, ancora, pacifica la responsabilità del Presidente Bucci e dell’Amministratore delegato Talone, legali rappresentanti della Società deferita come da Modulo di censimento in atti, per l’omesso versamento delle ritenute IRPEF nei termini previsti dalla normativa federale. Le verifiche esperite dalla Co.Vi.Soc. attestano infatti che il versamento, benchè effettuato, è avvenuto oltre il termine del 15.11.2010. Questa Commissione ha più volte ribadito la natura sostanziale e non meramente formale degli obblighi di comunicazione e pagamento previsti dalle N.O.I.F. la cui violazione è espressamente sanzionata dalla normativa federale. Sicchè non possono condividersi le osservazioni difensive sul punto, peraltro del tutto disancorate da elementi di fatto desumibili dagli atti. Alla responsabilità dei deferiti consegue quella diretta e oggettiva della Società Giulianova Calcio Srl, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione stima congrue le sanzioni indicate in dispositivo tenuto conto dell’impossibilità di ritenere integrata l’attenuante di cui all’art. 24 C.G.S. in assenza di qualsivoglia elemento di collaborazione, tantomeno fattiva, dei deferiti nel corso del procedimento. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Manolo Bucci la sanzione di mesi 5 (cinque) di inibizione, a Fabrizio Talone la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione, a Nicola Pierro la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione e alla Società US Pergocrema 1932 Srl la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica e dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).
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